La risposta del Consiglio di Stato alla proroga delle concessioni demaniali marittime fino al 2033

 Il Consiglio di Stato ha sancito in via generale l’illegittimità di una normativa sulle proroghe ex lege della scadenza di concessioni demaniali, perché equivalenti a un rinnovo automatico di per sé ostativo a una procedura selettiva.

Inoltre, già decisioni precedenti della CGUE avevano affermato l’illegittimità di leggi regionali contemplanti, a talune condizioni, la proroga automatica delle concessioni del demanio marittimo al già titolare, evidenziando che proroga e rinnovo automatico, determinando una disparità di trattamento tra operatori economici mediante preclusioni o ostacoli alla gestione dei beni demaniali oggetto di concessione, violano in generale i principi del diritto comunitario su libertà di stabilimento e tutela della concorrenza.

Come è noto però il comma 683 della legge 30 dicembre 2018 n. 145 (Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario 2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021) ha previsto la proroga legislativa automatica delle concessioni in essere fino al 2033.

Tale norma rievoca chiaramente disposizioni nazionali già dichiarate in contrasto con l’ordinamento eurounitario dalla Corte di Giustizia nel 2016.

Quid Juris?

Fermo restando il principio di supremazia sul diritto nazionale del diritto eurounitario –  il rispetto del quale costituisce un obbligo per lo Stato in tutte le sue declinazioni anche per l’apparato amministrativo e per i suoi funzionari – resta da stabilire da quale patologia sia affetto l’eventuale atto emanato in base alla norma interna contrastante con quella europea.

Al momento la tesi prevalente in giurisprudenza è quella che individua tale vizio nella semplice annullabilità dell’atto e non nella nullità dello stesso.

Per effetto di tale prevalente orientamento, quindi, la violazione del diritto eurounitario implica solo un vizio di illegittimità non diverso da quello che discende dal contrasto dell’atto amministrativo con il diritto interno, sussistendo di conseguenza l’onere di impugnare il provvedimento contrastante con il diritto europeo dinanzi al giudice amministrativo entro il termine di decadenza, pena l’inoppugnabilità del provvedimento medesimo.

La proroga fino al 2033 della concessioni quindi potrà essere annullata, ma in essenza di una tempestiva impugnazione consoliderà i suoi effetti nell’ordinamento giuridico italiano.

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