“Premialità a pioggia” nel pubblico impiego: cosa dice la Corte dei conti
La sentenza n. 124/2025 della Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per l’Emilia-Romagna, chiarisce quando la distribuzione indifferenziata di incentivi ai dipendenti pubblici integra danno erariale. Il caso offre indicazioni operative importanti per dirigenti, direttori amministrativi e responsabili del personale.
Il caso deciso dalla Corte dei conti
Un’istituzione pubblica aveva erogato per gli a.a. 2018/2019 e 2019/2020 una “premialità” uguale per tutti i docenti, senza alcuna reale valutazione del merito o della performance individuale. La Procura contabile ha contestato un danno erariale derivante dall’uso distorto del fondo destinato alla retribuzione accessoria del personale.
La Corte ha riconosciuto la responsabilità amministrativa del Direttore e del Direttore amministrativo per la sola annualità 2018/2019, con condanna al risarcimento in favore dell’ente. Per il 2019/2020, invece, la responsabilità è stata esclusa per effetto dello “scudo erariale” di cui all’art. 21, comma 2, d.l. n. 76/2020.
Il principio sulla premialità e sul danno erariale
La Corte richiama il d.lgs. n. 150/2009, che impone il principio di selettività nella distribuzione della retribuzione accessoria, vietando premi e incentivi “a pioggia” e non collegati a concreti risultati. L’erogazione indifferenziata svuota di significato la funzione incentivante, danneggia i più meritevoli e genera un effetto disincentivante sull’intera struttura.
Proprio per questo le somme attribuite in assenza di verifica delle prestazioni aggiuntive sono qualificate come uscite prive di utilità per l’amministrazione e, quindi, come danno erariale. La Corte esclude anche la possibilità di compensare il danno con il presunto vantaggio organizzativo, affermando che la “premialità a pioggia” altera la logica del merito.
Colpa grave, scudo erariale e riparto delle responsabilità
Il Collegio qualifica la condotta dei convenuti come gravemente colposa, rilevando una grave negligenza nell’adeguarsi a prassi consolidate senza verificarne la conformità alle norme. Il Direttore amministrativo, quale garante della legittimità dell’azione amministrativa e contabile, è ritenuto il principale responsabile nella gestione del fondo.
Per l’anno 2019/2020, la Corte applica lo “scudo erariale”, che limita la responsabilità ai soli casi di dolo nel periodo 17 luglio 2020 – 30 aprile 2025, escludendo quindi l’azione per la condotta qualificata come colposa. Viene riconosciuto anche un concorso causale di altri organi (Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori, precedente Direttore amministrativo), con riduzione proporzionale del danno imputato ai convenuti.
Perché la sentenza interessa dirigenti e responsabili del personale
Questa pronuncia conferma che la gestione dei fondi per la retribuzione accessoria non è un ambito neutro, ma un settore ad alto rischio di responsabilità contabile. Sono particolarmente esposti i direttori generali, i direttori amministrativi, i dirigenti del personale e i componenti degli organi di controllo, chiamati a impostare criteri chiari e selettivi di valutazione e a vigilare sulla corretta applicazione dei contratti integrativi.
Un’errata costruzione delle clausole sulla premialità o l’uso acritico di schemi “a pioggia” può sfociare in azioni di responsabilità, con richieste risarcitorie personali e coinvolgimento diretto dinanzi alla Corte dei conti. Diventa quindi essenziale impostare in modo corretto sia la fase di contrattazione integrativa, sia la fase di liquidazione dei compensi accessori.
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