Di seguito riportiamo le norme che regolano la materia in modo da fornire al lettore un primo strumento di orientamento.
La prima norma da analizzare è senza dubbio la Legge n. 240/2010, la quale è chiaramente ispirata – tra l’altro – all’implementazione della qualità e dell’efficienza degli atenei, al rafforzamento del collegamento tra la distribuzione dei fondi pubblici e le performance dell’ateneo sì da assicurare un uso efficiente delle risorse anche attraverso la responsabilizzazione dei soggetti coinvolti, all’individuazione di criteri oggettivi da seguire nelle procedure di selezione dei ricercatori e dei professori riducendo il precariato e garantendo selettività nell’accesso, alla razionalizzazione complessiva del sistema.
Per quanto attiene, nello specifico, ai ricercatori a tempo determinato, l’art. 24 della Legge n.240 del 2010 stabilisce che le Università, nell’ambito delle risorse disponibili per la programmazione, possono stipulare contratti di lavoro subordinato a tempo determinato finalizzati allo svolgimento di attività di ricerca, di didattica, di didattica integrativa e di servizio agli studenti.
La determinazione delle modalità di svolgimento delle attività di didattica, del servizio agli studenti nonché delle attività di ricerca e, dunque, la determinazione dell’oggetto del contratto di lavoro, è devoluta al regolamento didattico di Ateneo.
Quanto alle modalità di reclutamento dei ricercatori a contratto, è previsto un sistema di pubblica selezione la cui regolamentazione è rimessa all’autonomia delle università, ma la legge detta specifici criteri di indirizzo ai quali le università devono uniformarsi. In particolare, oltre a richiamare i principi enunciati dalla Carta europea dei ricercatori di cui alla raccomandazione della Commissione europea n.241 dell’11 marzo 2005, si prescrive la pubblicità dei bandi sia in Gazzetta ufficiale sia sui siti dell’Ateneo, del Ministero e dell’Unione europea con specificazione del settore disciplinare a cui è destinata la risorsa e di informazioni analitiche sul contenuto del rapporto (attività di ricerca e didattica che dovrà essere svolta, diritti e doveri, trattamento economico e previdenziale); ancora vengono previsti requisiti minimi per la partecipazione alla selezione volti ad assicurare un’astratta propensione allo svolgimento dell’attività (ammissione alla procedura dei possessori del titolo di dottore di ricerca o altro titolo equivalente ovvero, per i settori interessati, del diploma di specializzazione medica, nonché di eventuali ulteriori requisiti definiti nel regolamento di ateneo, con esclusione di soggetti già assunti a tempo indeterminato come professori di I o II fascia o come ricercatori, ancorché cessati dal servizio). La valutazione preliminare e motivata dei candidati, sulla base dei criteri definiti con decreto ministeriale, è finalizzata ad ammettere alla discussione pubblica solo i più meritevoli, mentre viene espressamente esclusa la possibilità di operare la valutazione comparativa attraverso esami scritti e orali, ad eccezione di una prova orale volta ad accertare l’adeguatezza della conoscenza della lingua straniera; l’Ateneo, inoltre, può specificare nel bando la lingua straniera di cui è richiesta la conoscenza in relazione al profilo plurilingue dell’Ateneo stesso ovvero alle esigenze didattiche dei corsi di studio in lingua estera, mentre la prova orale avviene contestualmente alla discussione dei titoli e delle pubblicazioni.
Il D.M. n. 243 del 2011 ha successivamente stabilito criteri e parametri, prevedendo che ad una motivata valutazione dei titoli dei candidati debba seguire una valutazione comparativa, facendo riferimento allo specifico settore concorsuale e all’eventuale profilo definito esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari, del curriculum e dei titoli, debitamente documentati, dei candidati; i titoli vengono dettagliatamente indicati (tra questi, in particolare, il dottorato di ricerca o equipollenti, per i settori interessati la specializzazione medica, attività di formazione e di ricerca, titolarità di brevetti, ecc.). Specifici criteri sono, inoltre, stabiliti per la valutazione della produzione scientifica, mentre la formulazione della proposta di chiamata del concorrente selezionato da parte del Dipartimento avviene con voto favorevole della maggioranza assoluta dei professori di I e II fascia ed è approvata con delibera del consiglio di amministrazione.
Si è anche affermato (cfr. TAR Sicilia, Catania, III, 26.1.2012, n.220) che ora viene dato risalto al progetto del candidato rispetto alle conoscenze ed esperienze pregresse, con ciò ponendo la centralità della prova selettiva nel progetto che il candidato deve poi discutere in sede di colloquio al fine di dimostrarne l’innovatività e la coerenza.