Piano regolatore e tutela del paesaggio

In una recente sentenza il Consglio di Stato è tornato sul delicato problema del rapporto fra rapporto tra vincoli imposti ai sensi della normativa nazionale (nel caso di specie, la l. n. 1089 del 1939) e vincoli urbanistici, ribadendo la possibilità attraverso questi ultimi di rafforzare e coordinare la tutela del territorio attraverso misure di edificabilità del suolo.

 In estrema sintesi i giudici amministrativi hanno confermato il principio correttamente posto a base di pronunce risalenti del Consiglio di Stato secondo cui le modifiche allo strumento urbanistico introdotte d’ufficio dall’Amministrazione regionale, ai fini specifici della tutela del paesaggio e dell’ambiente, non comportano la necessità per il Comune interessato di riavviare il procedimento di approvazione dello strumento, con conseguente ripubblicazione dello stesso, inserendosi tali modifiche – in conformità a quanto stabilito dall’art. 10, comma 2, lett. c), l. n. 1150 del 1942 – nell’ambito di un unico procedimento di formazione progressiva del disegno relativo alla programmazione generale del territorio.

È di tutta evidenza come la conclusione alla quale  si è pervenuti risponde all’evoluzione del concetto di urbanistica verso la più ampia nozione di “governo del territorio” introdotta con la riforma del Titolo V della Costituzione, anche con l’obiettivo di consentire attraverso gli strumenti di pianificazione rimessi alla competenza degli Enti territoriali una sintesi delle tutele attribuite allo Stato e delle esigenze di miglioramento della qualità del territorio.

La funzione di tutela e la funzione di valorizzazione appaiono, infatti, appaiono autonome, ancorché complementari. Il “governo del territorio”, infatti, è nozione più ampia dell’“urbanistica” e risponde anche all’esigenza propulsiva di miglioramento della vivibilità del suolo (si pensi alla tutela dei centri storici e, più settorialmente ma in maniera egualmente incisiva, a tutte le disposizioni di legge speciale che hanno valorizzato il potere di limitare in senso qualitativo gli insediamenti, anche commerciali, per migliorare il “decoro” e la vivibilità delle città).

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