Posizioni Organizzative: cosa dice la giurisprudenza

La figura delle posizioni organizzative viene alla luce a seguito del D.lgs. 80/98 che, ponendosi come obiettivo al separazione fra politica e amministrazione, ha evidenziato quali fossero gli atti di competenza degli organi politici e quali quelli da attribuire agli organi gestionali.

La P.O. andava dunque originariamente a sopperire, nei comuni di piccole dimensioni, alla mancanza della dirigenza permettendo a personale sprovvisto di tale qualifica di compiere atti gestionali.

Successivamente tale figura fu introdotta anche negli uffici provvisti di dirigenza.

Caratteristica peculiare di questa figura è che la P.O. non è prevista dalla legge ma solo dai contratti collettivi nazionali che prevedono una maggiore retribuzione a fronte dell’ulteriore attività svolta.

Tale circostanza è stata foriera di numerosi dubbi interpretativi che andiamo ora ad analizzare, senza alcuna pretesa di esaustività:

Chi può essere destinatario di tale incarico?

Destinatari di tali incarichi sono, di regola, secondo la contrattazione collettiva, i dipendenti appartenenti all’area apicale di ciascun comparto, ovvero l’area C o quella D o aree equiparate; nel caso in cui l’Ente sia privo di posizioni di categoria D, sono conferibili, presso i comuni, ai dipendenti classificati nelle categorie C o B, presso le ASP e le IPAB, ai dipendenti classificati nella categoria C; il nuovo CCNL 2016-2018 per il comparto Funzioni Locali consente l’attribuzione della P.O. a personale dell’area C, anche in Enti nei quali vi siano dipendenti di cat. D e dispone che “gli incarichi di posizione organizzativa di cui all’art.8 del CCNL del 31.3.1999 e all’art.10 del CCNL del 22.1.2004, già conferiti e ancora in atto, proseguono o possono essere prorogati fino alla definizione del nuovo assetto delle posizioni organizzative, successivo alla determinazione delle procedure e dei relativi criteri generali (previsti dal comma 1 dell’art 14 del predetto CCNL) e, comunque, non oltre un anno dalla data di sottoscrizione del CCNL”.

Quali sono le caratteristiche dell’incarico?

L’incarico in questione è sempre a tempo determinato, revocabile (con atto scritto e motivato, in relazione a intervenuti mutamenti organizzativi o in conseguenza di valutazione negativa della performance individuale), retribuito (il CCNL 2016-2018 ha elevato a euro 16 mila il tetto massimo per l’indennità di posizione, e non inferiore al 15% delle risorse destinate all’indennità di posizione e risultato di tutte le P.O., previa valutazione annuale dei risultati delle attività svolte; tale trattamento accessorio assorbe tutte le competenze accessorie e le indennità previste dal CCNL, compreso lo straordinario) e concesso per lo svolgimento di compiti ben tipizzati.

Pertanto, la posizione organizzativa non determina un mutamento di profilo professionale, che rimane invariato, né un mutamento di area, ma comporta soltanto un mutamento di funzioni, le quali cessano al cessare dell’incarico. Si tratta, in definitiva, di una funzione ad tempus di alta responsabilità la cui definizione – nell’ambito della classificazione del personale di ciascun comparto – è demandata dalla legge (art. 40, comma 2, del D.Lgs n. 165/2001) alla contrattazione collettiva.

CONTINUA

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *