Attività edificatoria in assenza dei piani attuativi

La lettura di una recente sentenza del Consiglio di Stato ci porta a trattare la questione di quale sia il  regime edificatorio applicabile per i casi in cui la disciplina urbanistica preveda una edificabilità condizionata all’approvazione di appositi piani attuativi, laddove gli stessi non siano stati adottati.

Per i Giudici amministrativi la valutazione della situazione di fatto e quindi della sussistenza o meno della urbanizzazione necessaria al fine del rilascio del titolo edilizio, rappresenta un tipico caso di discrezionalità tecnica, la quale, come è non noto, sfugge al sindacato del GA se non nei casi di palese irragionevolezza o illogicità.

E questo perché “il giudizio sulla sufficienza delle infrastrutture esistenti costituisce una sintesi delle ragioni di opportunità urbanistica a favore o contro il rilascio della concessione edilizia in mancanza di disciplina pianificatoria di dettaglio. Qualora all’esito delle verifiche il Comune opti per la soluzione favorevole al richiedente, il relativo provvedimento dovrà essere congruamente motivato circa il fatto che la pianificazione esecutiva non conservi un’utile funzione e non sia in grado di esprimere scelte programmatorie distinte rispetto a quelle contenute nel piano regolatore generale”.

Ciò posto, a titolo esemplificativo, si passa alla analisi del caso del cd lotto intercluso ossia quella porzione di territorio caratterizzata dall’essere circondata da zone già urbanizzate.

Ebbene secondo la sentenza in commento anche in tale ipotesi “non può escludersi in assoluto l’esigenza di pianificazione dell’urbanizzazione ai fini del rilascio della concessione edilizia quando permane la finalità di realizzare un armonico raccordo con il preesistente aggregato abitativo e di potenziare le opere di urbanizzazione già esistenti o quando sia utile per rimediare ai guasti urbanistici realizzatisi in aree già compromesse o fortemente urbanizzate.

 Il carattere completamente urbanizzato di una zona consente dunque di derogare unicamente alla prescrizione del piano regolatore generale che subordina il rilascio del permesso di costruire all’obbligo della previa adozione di uno strumento urbanistico attuativo, ma non alle altre disposizioni che disciplinano le condizioni per l’esercizio dell’attività edificatoria posto che l’intervento edilizio singolo pur in assenza di un piano esecutivo deve, comunque, osservare tutti gli indici e i parametri di edificabilità previsti dalle n.t.a. e, dunque, anche quelli inerenti il lotto minimo di intervento. D’altro canto, la previsione di una superficie minima di terreno necessaria all’edificazione conserva una finalità propria, di ordinato assetto del territorio, indipendente dagli scopi che sono alla base dell’obbligo della previa adozione di uno strumento attuativo. Né tale finalità può dirsi raggiunta solo perché la zona ha assunto un carattere completamente urbanizzato.”

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