In una recente sentenza i giudici amministrativi hanno chiarito opportunamente il rapporto fra la decadenza dalla concessione demaniale marittima per mancato pagamento dei canoni concessori e il contenzioso innescato sulle cartelle esattoriali aventi ad oggetto i canoni stessi.
Spesso infatti gli ex concessionari impugnano le determine di decadenza lamentando la circostanza di avere contestato l’atto di riscossione innanzi l’AGO arrivando finanche ad ottenere la sospensione o addirittura l’annullamento dello stesso.
Tale doglianza tuttavia non coglie nel segno.
Il GA ha finalmente spiegato che “il giudizio presso l’AGO è del tutto irrilevante essendo oggetto di controversia in quella sede la riscossione coattiva dei canoni, che non incide sull’andell’obbligazione, ma solo sulla sua realizzabilità; vero che dall’annullamento di una cartella esattoriale può derivare, in concreto, la consumazione dell’obbligazione per prescrizione del credito, laddove al predetto annullamento non segua il rinnovo della riscossione coattiva nei termini propri dell’obbligazione; ma l’eventuale estinzione dell’obbligazione non incide, di per sé, sul presupposto della decadenza dal rapporto concessorio per morosità. Invero, che quest’ultimo effetto presuppone non solo il mancato pagamento delle obbligazioni dovute (che, quale fatto storico, non è contestato), ma anche la morosità quale condizione del concessionario che implica il venir meno del rapporto di fiducia da parte del concedente (come infatti puntualmente evidenziato nella motivazione del provvedimento impugnato), a prescindere, quindi, dall’eventuale esito estintivo di esse dipendente da circostanze ulteriori ed esterne al rapporto obbligatorio (come l’errore della notifica della cartella esattoriale dipendente da fatto dell’agente della riscossione).”