LE MODIFICHE SOGGETTIVE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME

Continua la pubblicazione degli estratti di alcuni paragrafi del volume “Il Codice delle Concessioni Demaniali Marittime” di prossima pubblicazione

Nel corso del rapporto concessorio possono verificarsi casi di sostituzione del concessionario nel godimento delle utilità che si ritraggono dall’area demaniale.

L’istituto del subingresso, disciplinato dall’art. 46 cod. nav. e dall’art. 30 reg. cod. nav., regolamenta una fattispecie di sostituzione che costituisce a tutti gli effetti una vera e propria successione a titolo particolare nel titolo concessorio, prevedendo la cessione della concessione con integrale surroga del cessionario nella posizione del concessionario cedente.

Ai sensi dell’art. 46, comma 1, cod. nav., affinché possa darsi subingresso nella concessione debbono necessariamente sussistere due presupposti, e cioè che il concessionario uscente, vigente il titolo concessorio (e quindi prima della sua scadenza), presenti una formale istanza a ciò diretta e che l’Autorità concedente, previa verifica della rispondenza della sostituzione all’interesse pubblico, adotti un’espressa e positiva determinazione di accoglimento dell’istanza, prima della quale il soggetto istante può solo vantare un interesse legittimo al corretto esercizio di tale potere discrezionale, e non già una concessione in suo favore costituita in via automatica.

Come evidenziato da T.A.R. Sicilia Catania, Sez. III, 09/06/2017, n. 1377 “Il subingresso nella concessione demaniale marittima (art. 46 Cod. Nav.) è un istituto del tutto distinto dal rilascio, in quanto determina unicamente la sostituzione di un soggetto nell’ambito di un medesimo rapporto concessorio (permanendone le relative condizioni e scadenze), ossia la novazione soggettiva e, in tal caso, l’Amministrazione si limita ad acquisire le istanze del cedente e del subentrante e ad accertare le condizioni soggettive di quest’ultimo, potendo prescindere dallo svolgimento di una procedura concorsuale”.

L’art. 46, comma 3, cod. nav. contempla un’ulteriore fattispecie di mutamento del soggetto del rapporto concessorio (ma senza oggettiva modificazione del rapporto), stabilendo che “In caso di morte del concessionario gli eredi subentrano nel godimento della concessione, ma devono chiederne la conferma entro sei mesi, sotto pena di decadenza” ed aggiungendo che “Se, per ragioni attinenti all’idoneità tecnica od economica degli eredi, l’amministrazione non ritiene opportuno confermare la concessione, si applicano le norme relative alla revoca”.

Pertanto in caso di morte del concessionario gli eredi subentrano de iure nel godimento della concessione, con l’onere di chiedere entro il termine di sei mesi, previsto a pena di decadenza, la conferma all’Amministrazione concedente, la quale, diversamente dalle fattispecie disciplinate dai primi due commi dell’art. 46 cod. nav., non è tenuta a rilasciare uno specifico provvedimento autorizzativo del subingresso, ma soltanto a “confermare” la concessione, previa verifica dell’idoneità tecnica ed economica degli eredi che ne facciano richiesta, oppure a  revocarla, in assenza di detta idoneità.

Infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale tale tipo di successione non costituisce un subingresso per il quale venga prescritta un’autorizzazione preventiva (ex pluribus, T.A.R. Lazio Roma Sez. II bis, Sent. 02-07-2020, n. 7591).

La sostituzione nel rapporto concessorio può concretizzarsi anche mediante l’attribuzione a terzi di diritti dal contenuto identico o anche solo parzialmente coincidente con quelli assentiti dal titolo (perché riguardano una o più delle attività accessorie che ineriscono all’area), così da permettere una gestione indiretta ed anche frazionata delle attività correlate alla concessione. E ciò senza che muti necessariamente la figura soggettiva del concessionario.

E’ il caso dell’affidamento ai sensi dell’art. 45-bis cod. nav.

Si tratta, in estrema sintesi, di una vicenda che postula la necessaria partecipazione dell’amministrazione concedente, alla quale, nell’esercizio del potere autorizzatorio attribuito e volto alla tutela dell’interesse pubblico, “spetta espressamente autorizzare, con il rilascio di una sub concessione, il rapporto tra il concessionario e il terzo” (cfr. Cass., S.U., 20 gennaio 2014, n. 1006), ferma restando la titolarità in capo al concessionario del rapporto concessorio, funzionale ad assicurare all’autorità amministrativa preposta alla gestione dei beni facenti parte del demanio marittimo un unico interlocutore, a prescindere dalle statuizioni di diritto privato sottostanti la vicenda pubblicistica.

Avv. Andrea Di Rienzo

10 Replies to “LE MODIFICHE SOGGETTIVE DELLE CONCESSIONI DEMANIALI MARITTIME”

  1. Buongiorno avrei interesse all’acquisto del libro. Poter avere informazioni sulle modalità di acquisto

    Cordiali saluti

    Gabriele Pasella

    1. La Sua domanda è troppo specifica per trovare risposta in questa sede. Ad ogni modo sicuramente si dovrà verificare cosa prevede il contratto di concessione.

  2. Gentile avvocato, ho letto il suo interessante articolo, profitto dell’occasione, se lo consente, per chiedere il suo parere in merito a quanto segue: se il concessionario di un pontile di ormeggio da diporto da in gestione a terzi la sua concessione demaniale marittima, che è responsabile per il mancato pagamento della TARI? dall’ultimo capoverso del suo articolo sembra di capire che sia il concessionario considerato che non è stato sostituito nel titolo concessorio ma solo nella gestione temporanea. La ringrazio per l’attenzione che vorrà dedicare a questo quesito.

    1. La sub concessione deve essere autorizzata dalla PA a fini amministrativi (attenzione la mancata autorizzazione potrebbe comportare una decadenza). Tuttavia in relazione alla TARI è il concessionario ad essere responsabile, regola che vale per tutti i tributi a base catastale.

  3. Si verifica il caso di una cessione dell’intero pacchetto di quote sociali di una srl in favore di nuovi soci subentranti. La srl è titolare di una concessione demaniale, (tuttavia nel rogito notarile non si fa menzione della concessione demaniale). I soci subentranti che hanno acquisito il pacchetto delle quote sociali devono chiedere all autorità demaniale, secondo quando recita l’art. 46 del cdn il sub ingresso?

    1. La mancanza di protocollazione potrebbe essere una mera irregolarità e quindi non inficiare la validità dell’atto. Questo però in generale, il caso concreto dovrebbe essere approfondito

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *