Porto d’armi: rassegna di giurisprudenza

L’elevato contenzioso che si registra in materia ha prodotto un serie di assestamenti nella giurisprudenza che questo stralcio della recentissima sentenza Tar Lazio Roma n.2330/2021 https://www.giustizia-amministrativa.it/ricorsi-tar-roma  riesce a sintetizzare egregiamente.

Con riferimento alla revoca dei titoli e delle autorizzazioni di polizia, la giurisprudenza amministrativa è costante nell’affermare che, ferma restando l’ampia discrezionalità che connota il potere valutativo dell’amministrazione in materia di rilascio della licenza di portare armi, a tutela degli interessi primari dell’ordine e della sicurezza pubblica, come anche nel caso di conferimento della nomina a guardia particolare giurata (GPG), non va mai dimenticato che la discrezionalità deve essere esercitata in coerenza con la situazione di fatto, oggettivamente esistente e mediante la formulazione di una congrua motivazione circa le ragioni, concrete ed attuali, dalle quali possa desumersi il rischio di un abuso delle armi o della stessa qualifica di GPG.

Ed invero, in tema di divieto di detenzione e porto d’armi o di revoca dei titoli autorizzativi, il potere discrezionale della pubblica amministrazione va esercitato nel rispetto dei canoni tipici della discrezionalità amministrativa, sia sotto il profilo motivazionale, sia sotto quello della coerenza logica e ragionevolezza, dandosi conto in motivazione dell’adeguata istruttoria espletata, al fine di evidenziare circostanze di fatto in ragione delle quali il soggetto sia ritenuto pericoloso o comunque capace di abusi.

Il pericolo di abuso delle armi, in particolare, deve essere comprovato e richiede un’adeguata valutazione non solo del singolo episodio, ma anche della personalità del soggetto, che possa giustificare un giudizio prognostico sulla sua sopravvenuta inaffidabilità, come in caso di personalità violente, aggressive o prive della normale capacità di autocontrollo (cfr, tra le altre, TAR Campania Salerno, sez. II, 1 giugno 2017, n. 994; TAR Umbria, n. 97 del 23 gennaio 2017; TAR Basilicata, n. 261 del 26 maggio 2015).

A tale affermazione consegue, tra l’altro, che, considerato il carattere preventivo delle misure di polizia, non è richiesto che vi sia stato un oggettivo ed accertato abuso da parte del soggetto interessato, essendo sufficiente che – sulla base di elementi obiettivi – quest’ultimo dimostri una scarsa affidabilità nell’uso delle armi o un’insufficiente capacità di dominio dei propri impulsi ed emozioni (Cons. Stato, sez. IV, 26 gennaio 2004, n. 238).

Analogamente, con riferimento alla revoca della licenza di porto d’armi ex art. 11 del R.D. n. 773/1931, la giurisprudenza non richiede un oggettivo ed accertato abuso nell’uso delle armi, essendo sufficiente che il soggetto non dia affidamento di non abusarne e risultando, perciò, legittima – nonostante non ricorra alcuna delle ipotesi direttamente descritte dalla legge – la revoca dell’autorizzazione in base al motivato convincimento dell’Amministrazione circa la prevedibilità di abuso del titolo (TAR Puglia, sez. II, 29 agosto 2005, n. 3620).

Pur tuttavia, in materia di autorizzazioni di polizia, l’Amministrazione, pur esprimendo una valutazione discrezionale circa il requisito di non affidabilità del privato, non può comunque prescindere, nei provvedimenti di diniego o di revoca, da una congrua ed adeguata motivazione, onde evidenziare le specifiche ragioni che farebbero ritenere il soggetto richiedente pericoloso o comunque capace di abusi con la conseguenza che, “qualora si tratti di denunce penali ovvero di segnalazioni della Autorità di P.S., l’Amministrazione non può limitarsi a richiamarle acriticamente, od a trarre dalle stesse un automatico giudizio negativo, ma deve operare un’autonoma valutazione dei fatti che ne sono alla base” (TAR Emilia-Romagna, sez. staccata di Parma, 25 marzo 2004, n. 122 e TAR Campania, sez. V, n. 1357/2017).”

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