Abusi edilizi e concessioni demaniali

Con la recente sentenza 8 marzo 2021, n. 2813 , la II sezione del TAR Lazio (https://www.giustizia-amministrativa.it/web/guest/dcsnprr ) si è pronunciata quanto alla fattispecie dell’abuso edilizio insistente su aree oggetto di concessione demaniale marittima (CDM) e subingresso nella CDM.

Secondo il TAR capitolino, “non vi è ragione per cui il concessionario subentrante non debba rispondere dei contestati abusi commessi dall’originario concessionario e che, per altro verso, non ci sono ragioni per discostarsi dagli accertamenti effettuati, alla luce della documentazione prodotta dall’Amministrazione appellata; né pare apprezzabile la rimozione delle opere edilizie abusive vista la tardività con la quale è stata posta in essere“.

L’istituto del c.d. subingresso, disciplinato dall’art. 46 del cod. nav., comporta il mutamento del soggetto del rapporto concessorio, ma non determina alcuna modificazione oggettiva del rapporto. Soprattutto, il subingresso avviene senza che la p.a. concedente rinunci ai diritti ed alle azioni derivanti dall’esecuzione della concessione stessa.

Nella fattispecie, il soggetto subentrato si è consapevolmente assunto i rischi derivanti dal contratto di cessione e si è sostituito al proprio dante causa nell’esecuzione delle obbligazioni derivanti dalla concessione.

In definitiva, quello che il TAR fa cadere sul capo del subentrante è la scarsa diligenza mostrata nell’informarsi circa lo stato di fatto e di diritto dei beni demaniali oggetto della concessione.

L’ignoranza è colpevole.

Secondo il TAR Lazio, sussiste in capo al beneficiario del subingresso l’obbligo di verificare che lo stato dei luoghi non sia stato modificato rispetto a quello ottenuto con l’atto di concessione. “Se parte ricorrente si è assunta oneri gravosi senza svolgere le dovute verifiche e i necessari controlli, lo ha fatto evidentemente con negligenza ed è tenuta a rispondere delle conseguenze giuridiche della propria condotta“.

D’altronde, nel caso di specie, nemmeno può parlarsi di vera e propria iggnoranza; la società ricorrente, infatti, si serviva della struttura abusiva, la quale non figurava nella descrizione dei beni oggetto della concessione originaria. Questa circostanza ha indotto il Tribunale a ritenere che fosse del tutto inverosimile il fatto che il concessionario subentrante non si trovasse in condizione di rendersi conto, facendo uso della diligenza, della intervenuta modifica dello stato dei luoghi.

L’unico modo in cui la società subentrante avrebbe potuto evitare la sanzione della decadenza sarebbe stato il compimento di un atto dissociativo.

Denunciando all’Amministrazione le difformità riscontrate ed offrendosi di ripristinare lo stato dei luoghi, avrebbe dato prova della propria buona fede; a tal riguardo, il comportamento tenuto successivamente all’avvio del procedimento di decadenza non è idoneo a determinare il venir meno della causa di decadenza contestata.

Attenzione al contrato di cessione/subingresso.

Non sempre una buona idea commerciale lo è altrettanto a livello legale. Nella prassi, anzi, pur di fronte ad investimenti elevati, si trascura l’aspetto della regolarità contrattuale e legale in genere, per poi ritrovarsi in situazioni sconvenienti o critiche.

In questi casi, il consiglio è di effettuare una due diligence preliminare al contratto o, meglio ancora, di rivolgersi a chi è in grado di valutare la convenienza giuridica di un’operazione.

Avv. Filippo M. Salvo

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *