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Appalti e responsabilità erariale: il danno deve essere sempre provato

30
Lug, 2024

Una recentissima sentenza della Corte dei Conti (Sezione giurisdizionale Basilicata n. 71/2024) affronta il tema sempre attuale della responsabilità amministrativa derivante dal mancato rispetto delle norme dettate per l’affidamento delle commesse pubbliche (D.lgs 36/2023).

Il caso

Più nel dettaglio, i giudici contabili, analizzando le modalità di affidamento di un contratto di affidamento di gestione del CUP (Centro Unico di Prenotazione) regionale, si sono confrontati con l’ipotesi della Procura erariale secondo la quale “il danno erariale sarebbe stato determinato da numerose illegittime proroghe del contratto …, in luogo dei ribassi d’asta che si sarebbero conseguiti ove ci si fosse rivolti al mercato.”

Quello ipotizzato è dunque un danno alla concorrenza con relativa eventuale responsabilità erariale per tutti gli attori coinvolti.

La sentenza

Ebbene, nella sentenza in commento la questio iuris è stata risolta analizzando la modalità con la quale la Procura aveva quantificato il presunto danno erariale. Quest’ultimo era stato calcolato in base alla differenza tra quanto l’Ente aveva pagato per il periodo oggetto di contestazione rispetto a quanto conseguito dallo stesso una volta espletata la gara sul medesimo servizio (naturalmente in relazione ad un periodo di tempo successivo).

La Corte ha però rigettato tale impostazione evidenziando la mancanza della prova del requisito di “concretezza ed attualità” richiesto “ … nell’accertamento (individuazione e prova) del danno definito ‘da concorrenza’ per cui non vigono regole e criteri diversi da quelli che possono essere utilizzati nelle altre fattispecie di danno regolate in via generale, per cui nell’accertamento deve essere rispettato il principio della concretezza e dell’attualità [ … ]” (cfr. ex multis Sez. Lazio n.186/2017; n. 128/2017).

Infatti è illogico “voler desumere il pregiudizio da un maggior ribasso ottenuto nella gara successiva, fattore da cui non si può invece inferire la prova, neppure presuntiva, di un danno patrimoniale per l’Amministrazione, essendo la differente misura dei ribassi offerti inevitabilmente condizionata da differenti basi d’asta e dal contenuto dei servizi richiesti”.

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