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Variazioni essenziali e Varianti nel cd “salva casa”

29
Ott, 2024

Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, sezione VI, 8 ottobre 2024, n. 8072 – Pres. De Felice, Est. La Greca) analizza l’impatto del cd “Salva Casa” (d.l. n. 69 del 2024, convertito con l. n. 105 del 2024) sul TU dell’edilizia (DPR 380/2001) .

In particolare i giudici amministrati si sono soffermati sui concetti di sulla nuova versione dell’art. 36 bis del DPR 380/2001 evidenziando la differenza ontologica fra varianti in senso stretto al permesso di costruire e le cd variazioni essenziali.

Infatti mentre le varianti in senso stretto al permesso di costruire, ossia le modificazioni qualitative o quantitative di non rilevante consistenza rispetto al progetto approvato, tali da non comportare un sostanziale e radicale mutamento del nuovo elaborato rispetto a quello oggetto di approvazione, sono soggette al rilascio di permesso in variante, complementare e accessorio, anche sotto il profilo temporale della normativa operante, rispetto all’originario permesso a costruire; le variazioni “essenziali, giacché caratterizzate da incompatibilità con il progetto edificatorio originario in base ai parametri ricavabili, in via esemplificativa, dall’art. 32 t.u. edilizia, sono soggette al rilascio di un permesso a costruire del tutto nuovo e autonomo rispetto a quello originario.

Ma quando una variazione può dirsi essenziale?

Ebbene, per variante essenziale, hanno specificato i giudici, deve intendersi  ogni modifica incompatibile con il disegno globale ispiratore dell’originario progetto edificatorio, tale da comportare il mutamento della destinazione d’uso implicante alterazione degli standard, l’aumento consistente della cubatura o della superficie di solaio, le modifiche sostanziali di parametri urbanistico-edilizi, il mutamento delle caratteristiche dell’intervento edilizio assentito e la violazione delle norme vigenti in materia antisismica.

 Conseguentemente, le modifiche incidenti sulle cubature accessorie, sui volumi tecnici e sulla distribuzione interna delle singole unità abitative non vengono considerate tali.

Ancora,  secondo il combinato disposto degli artt. 31 e 32 DPR 380/2001, si è in presenza di difformità totali del manufatto o variazioni essenziali, sanzionabili con la demolizione, allorché i lavori riguardino un’opera ‘diversa’ da quella prevista dall’atto di concessione per conformazione, strutturazione, destinazione, ubicazione, mentre si configura la difformità parziale quando le modificazioni incidano su elementi particolari e non essenziali della costruzione e si concretizzino in divergenze qualitative e quantitative non incidenti sulle strutture essenziali dell’opera.

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