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Ammonimento del questore e stalking: decide il TAR

18
Dic, 2024

Sempre più spesso i Tribunali amministrativi si trovano a dover giudicare i provvedimenti di ammonimenti emessi dai questori per atti persecutori (c.d. stalking).

Il Provvedimento di ammonimento

Il Provvedimento di ammonimento è una misura di prevenzione di competenza esclusiva del Questore che ha lo scopo di garantire alla vittima di atti persecutori, diffusione illecita di immagini/video a contenuto sessualmente esplicito (c.d. revenge porn) o condotte sintomatiche di violenza domestica una tutela rapida e anticipata rispetto alla definizione del procedimento penale.

L’ammonimento consiste nell’intimazione, rivolta dal Questore all’autore delle condotte, ad astenersi dal commettere ulteriori atti di molestia, minaccia, violenza o intrusione nella vita altrui. Il destinatario del provvedimento viene invitato, inoltre, a partecipare ad un percorso sulla consapevolezza del disvalore sociale e penale delle sue condotte e a recarsi presso centri specializzati presenti sul territorio.

Tale provvedimento è comunque un atto amministrativo e sulla sua legittimità giudica il TAR

Cosa dice la giurisprudenza

La giurisprudenza più recente (Tar Valle d’Aosta, sent. n.41/2024) ha affermato che l’istituto ha finalità preventive, poiché mira “ad evitare che l’autore di comportamenti ascrivibili nell’ambito della fattispecie di cui all’art. 612-bis del codice penale, per quanto di interesse in questa sede, possa, nelle more della querela per tali fatti da parte del destinatario delle condotte e dell’adozione di eventuali provvedimenti in sede penale, perseverare col proprio atteggiamento astrattamente idoneo ad integrare il predetto reato.

In ragione della sua finalità preventiva e non sanzionatoria, per pacifica giurisprudenza tale provvedimento può essere emesso anche qualora non vi sia piena prova delle condotte contestate e della loro idoneità ad integrare la fattispecie di reato citata (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 2599 del 2015), sempreché sussista tuttavia un quadro istruttorio dal quale si possa ritenere che, almeno astrattamente, i comportamenti perpetrati risultano idonei ad integrare il reato di cui all’art. 612-bis del codice penale, consistendo in molestie reiterate o atteggiamenti minacciosi “di prevaricazione ed indebita ingerenza nella sfera morale” del destinatario (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 2545 del 2020), tali da causare nella vittima uno stato di ansia e paura, facendole modificare le proprie abitudini di vita (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 6038 del 2014).

In altri termini, ai fini della legittima emanazione del provvedimento di ammonimento in discussione, è necessario effettuare un giudizio prognostico ex ante sulla possibile sussistenza di un pericolo per il destinatario derivante dalle condotte contestate (Consiglio di Stato, sentenze n. 4127 del 2015, n. 758 del 2019), fornendo adeguata motivazione delle valutazioni operate, dovendosi contemperare le esigenze di difesa del denunciante con quelle del denunciato, coerentemente con la natura preventiva di tali misure, evitando “che detti provvedimenti, fondati su fattispecie di pericolo, sanzionino in realtà, arbitrariamente, una colpa d’autore e integrino, così, altrettante “pene del sospetto”” (vedi Consiglio di Stato, sentenza n. 1085 del 2019).

Proprio in quanto strumento di tutela preventiva rispetto alle condotte descritte nell’art. 612-bis del codice penale, al fine di valutare la legittimità del provvedimento di ammonimento in discussione, occorre sicuramente partire da tale ultima disposizione che punisce: “chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”.

La vicenda

Proprio applicando i principi sopra esposti alla vicenda oggetto del giudizio, i Giudici amministrativi hanno annullato un provvedimento proprio poiché “le condotte descritte dall’esponente e costituenti il presupposto del provvedimento di ammonimento emesso nei confronti del ricorrente, non risultano tuttavia tali da integrare un idoneo quadro indiziario in relazione alla fattispecie di reato riportata, non potendosi qualificare i comportamenti tenuti dal -OMISSIS-, secondo l’id quod plerunque accidit, come minacce o molestie in grado di cagionare un “perdurante e grave stato di ansia o di paura” nel destinatario, ovvero “un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva” o ancora “da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita”….

E ancora “analizzando tali condotte nel contesto nel quale le stesse sono state perpetrate e valutandone le concrete modalità di estrinsecazione, si evince che il ricorrente non aveva manifestato alcun intento persecutorio o molesto nei confronti della signora -OMISSIS-, limitandosi a corteggiarla.”

Quindi in conclusione i comportamenti tenuti dal ricorrente, pur avendo potuto creare imbarazzo o fastidio nella controinteressata, valutati come detto nello specifico contesto nel quale sono stati posti in essere sono stati ritenuti innocui e inoffensivi e quindi incapaci di sorreggere legittimamente il provvedimento impugnato

Quindi, conclusivamente nel caso di specie  si è escluso un quadro indiziario idoneo a giustificare l’ammonimento emesso in chiave preventiva rispetto alla fattispecie di cui all’art. 612-bis del codice penale, essendosi il ricorrente limitato ad un corteggiamento, seppur sgradito, mai minaccioso o molesto a tal punto da creare nel destinatario, secondo l’id quod plerunque accidit, quello stato di ansia o di timore per la propria incolumità idoneo a costringerla a cambiare le proprie abitudini di vita come richiesto dall’art. 612-bis del codice penale (vedi Tar Veneto, sentenza n. 2853 del 2024).

In altre parole, il semplice corteggiamento, anche se non corrisposto, non può giustificare l’emanazione dell’ordine di ammonimento nei confronti dello spasimante.

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