Demolizione e ricostruzione: differenza con la nuova costruzione secondo il Consiglio di Stato
Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Cons. di Stato, Sez. VII, sent.n.103017/2024) ci offre l’occasione per aggiornare le definizioni di importati istituti del codice dell’edilizia (D.Lgs. 380/2001).
La vicenda
Il processo di secondo grado parte da una sentenza che ha respinto il ricorso avente a oggetto un’ordinanza di demolizione di un manufatto costruito in sostituzione di un altro, legittimo, che era stato distrutto dagli eventi atmosferici.
La sentenza
Nel mettere ordine nella vicenda, il Consiglio di Stato ha opportunamente fornito delucidazioni in ordine agli istituti tratteggiati dal Legislatore nel codice dell’edilizia e specificando come il caso di specie sia riconducibile al’istituto della ristrutturazione ricostruttiva ex art. 3, lett. d), del testo unico, ossia al ripristino di edificio crollato mantenendo sagoma, prospetti, sedime, caratteristiche planivolumetriche e tipologiche dell’edificio preesistente senza incrementi di volumetria che, quindi, il titolo richiesto consisterebbe nella segnalazione certificata di inizio attività di cui all’art. 2 del testo unico.
Intervento di demolizione e ricostruzione
Secondo i giudici amministrativi “L’intervento di demolizione e ricostruzione si distingue dalla nuova costruzione per l’assenza di variazioni del volume, dell’altezza o della sagoma dell’edificio. Tali criteri hanno un ancor maggiore pregio interpretativo a seguito dell’ampliamento della categoria della demolizione e ricostruzione operata dal d.lgs. n. 301 del 2002 in quanto proprio perché non vi è più il limite della “fedele ricostruzione” si richiede la conservazione delle caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente nel senso che debbono essere presenti gli elementi fondamentali, in particolare per i volumi, per cui la ristrutturazione edilizia, per essere tale e non finire per coincidere con la nuova costruzione, deve conservare le caratteristiche fondamentali dell’edificio preesistente e la successiva ricostruzione dell’edificio deve riprodurre le precedenti linee fondamentali quanto a sagoma, superfici e volumi.
L’art. 10, comma 1, lett. c del d.p.r. n. 380/2001 dispone che sono soggetti a permesso di costruire «gli interventi di ristrutturazione edilizia che portino ad un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, nei casi in cui comportino anche modifiche della volumetria complessiva degli edifici».
È stato osservato che, ai sensi dell’art. 10, comma 1, lett. c), del d.p.r. n. 380 del 2001, per qualificare come interventi di ristrutturazione edilizia anche le attività volte a realizzare un organismo edilizio in tutto o in parte diverso dal precedente, implicanti modifiche della volumetria complessiva, della sagoma o dei prospetti, occorre conservare sempre una identificabile linea distintiva tra le nozioni di ristrutturazione edilizia e di nuova costruzione, potendo configurarsi la prima solo quando le modifiche volumetriche e di sagoma siano di portata limitata e comunque riconducibili all’organismo preesistente (cfr. Cons. Stato, sez. IV, 19 gennaio 2016, n. 328).
In altre parole, il rilascio di un vero e proprio permesso di costruire è necessario solo quando sono ravvisabili modifiche del volume, della sagoma, dei prospetti o delle superfici.
Infatti, secondo l’art. 31, l. 5 agosto 1978 n. 457 la nozione di ristrutturazione edilizia, comprende anche gli interventi consistenti nella demolizione e successiva ricostruzione di un fabbricato, purché tale ricostruzione sia fedele, cioè dia luogo ad un immobile identico al preesistente per tipologia edilizia, sagoma e volumi, dovendo essere altrimenti l’intervento qualificato come di nuova costruzione.
Il Legislatore ha recepito il principio de quo all’art. 3 comma 1 lettera d) del d.p.r. 380 del 2001, nel quale si legge: «Costituiscono inoltre ristrutturazione edilizia gli interventi volti al ripristino di edifici, o parti di essi, eventualmente crollati o demoliti, attraverso la loro ricostruzione, purché sia possibile accertarne la preesistente consistenza».
Esclusivamente per le zone A, ovvero le parti del territorio interessate da agglomerati urbani che rivestono carattere storico, artistico o di particolare pregio ambientale o da porzioni di essi, comprese le aree circostanti, che possono considerarsi parte integrante, per tali caratteristiche, degli agglomerati stessi, il limite del rispetto della sagoma dell’edificio preesistente è stato reintrodotto e sono esclusi incrementi di volumetria.
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