Dal PNRR al… calcio: le funzioni “in pericolo” della Corte dei conti
Il 15 aprile, alle 12.00, presso l’NH Hotel di Roma, si svolgerà l’incontro-dibattito organizzato dall’Associazione Magistrati della Corte dei conti, dal titolo “Le riforme della Corte dei conti, garante dei soldi pubblici”.
L’iniziativa rappresenta un’occasione per riflettere sul processo di riforma della Corte, che il “DDL Foti” sta portando avanti.
Secondo l’Associazione Magistrati contabili, tale disegno di legge rischia seriamente “…di compromettere ogni standard di buona amministrazione, con possibili scenari di illegalità diffusa e inefficienza”, depotenziando le prerogative della Corte, sia in fase di controllo, sia in fase di perseguimento dell’illecito erariale.
Cosa fa la Corte dei conti?
Ma, all’atto pratico, quali sono le competenze della Corte dei conti?
Per come è attualmente organizzata, la Corte esercita diverse competenze. In sede giurisdizionale, ad esempio, questa si occupa dei giudizi in materia di #pensioni, ma anche del risarcimento del danno che i “funzionari pubblici” (i soggetti legati da un rapporto di servizio con la #pubblicaamministrazione) cagionano.
In sede di controllo, la Corte esercita funzioni molto diverse. Innanzi tutto, questa si occupa di verificare la correttezza e la legittimità del #bilancio dello #Stato, delle #Regioni e dei #Comuni. La Corte verifica anche la corretta esecuzione del #PNRR (Piano nazionale di ripresa e resilienza).
Un ruolo fondamentale la Corte lo esercita anche in materia di tutela del #patrimonio pubblico. In questo settore, in particolare, la Corte verifica che le amministrazioni pubbliche perseguano l’interesse alla “massima valorizzazione funzionale” dei beni pubblici, evitando sprechi e dispersioni di risorse.
Il “nuovo” danno erariale e i pareri in materia di PNRR.
Nel DDL approvato dalla Camera e trasmesso al Senato, come si diceva, si riscontrano significative novità in materia di danno erariale e di funzioni di controllo.
Per fare un esempio, colpisce la nuova configurazione del danno erariale, contenuta nel comma 1 octies dell’art. 1 della l. n. 20/1994. In base a tale comma, fuor dei casi di danno cagionato con dolo o di illecito arricchimento, la Corte dei conti potrà porre a carico del responsabile un danno di importo “non superiore al 30 per cento del pregiudizio accertato e, comunque, non superiore al doppio della retribuzione lorda conseguita nell’anno di inizio della condotta lesiva causa dell’evento o nell’anno immediatamente precedente o successivo, ovvero non superiore al doppio del corrispettivo o dell’indennità percepiti per il servizio reso all’amministrazione o per la funzione o l’ufficio svolti, che hanno causato il pregiudizio”.
Si tratta, evidentemente, di una forte limitazione alla possibilità di ristoro per il danno patito dalla p.a., limitazione che, peraltro, si applica anche ai giudizi in corso, purché la sentenza non sia passata in giudicato (non è, però, molto chiaro cosa potrebbe accadere in caso di domanda di revocazione).
Anche per quanto riguarda le funzioni di controllo in materia di PNRR vi sono significativi elementi di novità, introdotti dai commi 1 ter, 1 quater, 1 quinques ed 1 sexies dell’art. 1 novellato dal DDL in commento.
Nel dettaglio, per quanto riguarda i procedimenti di attuazione del PNRR, la normativa “in fieri” prevede che non solo le Regioni e gli enti locali, ma anche tutti i soggetti attuatori, “possono” sottoporre al controllo preventivo di legittimità i provvedimenti di aggiudicazione (anche provvisori) o di conclusione della procedura di scelta del contraente. La Corte, in questo caso, ha solo 30 giorni per esprimere un parere che dovrebbe riguardare non solo l’atto in sé, ma anche tutti i documenti allegati ad esso e persino quelli richiamati in esso. Decorso tale (brevissimo) termine, l’atto si intenderà registrato (salvo che la richiesta di parere non sia inammissibile, per questioni formali).
In questo caso, è prevedibile un forte aumento del numero delle richieste di parere inoltrate alla Corte da parte delle amministrazioni interessate (le quali, però, dovranno attentamente verificare che le loro richieste siano ammissibili). Un “effetto collo di bottiglia” che ha come risultato sostanziale un depotenziamento del controllo.
Quali prospettive?
Cosa potrebbe comportare un depotenziamento del ruolo giurisdizionale e di controllo della Corte dei conti?
Il risultato di una normativa tale da limitare il raggio d’azione della Corte potrebbe essere quello di mettere un freno alle attività di verifica dell’operato delle amministrazioni pubbliche in settori strategici.
Un esempio è rappresentato dal già citato PNRR (minori verifiche sull’operato delle pp.aa. esecutrici potrebbero comportare una dispersione di risorse), da sempre posto sotto la lente d’ingrandimento della Corte dei conti.
Un altro esempio di settore strategico “monitorato” dalla Corte è rappresentato dalla spesa per le infrastrutture per lo #sport (tematica, questa, che ho affrontato in un mio precedente articolo).
Per rendere l’idea, nel corso del 2023 gli investimenti legati al mondo delle infrastrutture sportive hanno sfiorato la cifra “record” di un miliardo di euro. Per gli enti locali, lo sport è diventato il primo capitolo di spesa (oltre 350.000.000 € di spesa che grava sui bilanci degli stessi). Ora, come è noto, nel 2032 in Italia si svolgeranno i campionati europei di #calcio. È, quindi, prevedibile che Stato ed altri enti pubblici effettueranno investimenti (ad es.: uno #stadio, un campo di allenamento, ecc.), sia sotto forma di rinnovamento, sia in forma di realizzazione di nuovi impianti e di nuove infrastrutture.
Conclusioni
Concludendo, al momento, non è chiaro come un depotenziamento del controllo (anche giudiziale), propugnato dal disegno di legge in argomento, possa incontrare l’interesse, sancito a livello costituzionale, alla tutela del “bilancio-bene pubblico”.
Viene, però, da domandarsi quale potrebbe essere l’esito di una riforma di tal fatta, qualora questa fosse portata all’attenzione della Corte di Giustizia dell’#UnioneEuropea. Come noto, infatti, il potere di controllo (anche giudiziale) è funzione propria dello Stato di diritto (v. Corte di Giustizia UE, sentenza del 27 febbraio 2018, causa C-64/16).
Difficilmente, dunque, una limitazione a tale funzione potrebbe essere ritenuta legittima da parte della Corte UE, qualora fosse dimostrato che la riforma va ad impingere in prerogative codificate a livello primario, in ambito unionale.