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Focolai di malattie negli allevamenti: quando è legittimo l’abbattimento totale e come tutelare l’azienda (il caso della Lumpy Skin Disease)

23
Dic, 2025

Malattie di categoria A e sicurezza sanitaria negli allevamenti

Il diritto dell’Unione europea prevede, per alcune malattie degli animali considerate particolarmente pericolose (le “malattie di categoria A”), misure di intervento molto rigorose: zone di protezione e sorveglianza, blocco delle movimentazioni, fino all’abbattimento dei capi presenti in allevamento. In questa categoria rientrano patologie ad alta diffusività, come la Lumpy Skin Disease dei bovini, che possono mettere a rischio interi comparti produttivi e la circolazione commerciale degli animali e dei loro prodotti. L’obiettivo dell’ordinamento è ridurre rapidamente il rischio epidemiologico, anche attraverso interventi molto incisivi sul singolo allevamento.

Il caso del Consiglio di Stato: un focolaio come esempio generale

Una recente decisione del Consiglio di Stato ha esaminato il ricorso di un’azienda bovina colpita da un focolaio di malattia contagiosa, per la quale l’ASL aveva ordinato l’abbattimento di tutti gli animali presenti. L’allevatore sosteneva che, dopo la vaccinazione d’emergenza e il decorso del periodo di incubazione, i capi erano asintomatici e che la misura di depopolamento fosse eccessiva rispetto al rischio residuo. Il giudice amministrativo, sulla base dei pareri tecnici acquisiti e del quadro dei regolamenti europei, ha ritenuto che, in presenza di un focolaio attivo di malattia di categoria A, l’abbattimento totale possa essere legittimo, anche se i capi risultano vaccinati e non manifestano sintomi clinici.

Perché può essere legittimo l’abbattimento totale anche di capi vaccinati e asintomatici

Il Regolamento delegato (UE) 2020/687 prevede che, una volta confermato un focolaio in uno stabilimento, tutti gli animali della specie interessata detenuti in quel sito siano abbattuti “quanto prima”, salvo deroghe motivate da una specifica valutazione del rischio. La vaccinazione d’emergenza opera come misura temporanea di contenimento (vaccinazione “soppressiva”), volta a ridurre la circolazione del virus in attesa dell’abbattimento, e non come alternativa stabile al depopolamento dell’allevamento focolaio. I pareri scientifici richiamati dal Consiglio di Stato evidenziano, inoltre, la possibilità di animali subclinici o a bassa viremia che possono sfuggire ai test di laboratorio e continuare a fungere da serbatoio di infezione, oltre alla diffusione tramite insetti vettori. In questo contesto, il bilanciamento operato dal giudice è netto: l’interesse pubblico alla sicurezza sanitaria della filiera prevale, in linea di principio, sul sacrificio economico del singolo allevatore.

Indennizzi e ristori: come limitare il danno economico

Un aspetto essenziale della decisione riguarda la presenza di misure di ristoro a favore delle aziende colpite dai focolai. In relazione alle recenti emergenze, alcune Regioni hanno introdotto indennizzi per i capi abbattuti calcolati su valori di mercato, contributi per i capi trattenuti in azienda a causa delle restrizioni di movimento e aiuti per compensare la perdita di fatturato dovuta al blocco delle movimentazioni o al deprezzamento degli animali. Il Consiglio di Stato ha ritenuto che queste misure riducano in modo significativo il pericolo di danno economico irreparabile, rendendo di regola non giustificata la sospensione cautelare delle misure sanitarie di abbattimento. Ciò non esclude che, in sede di merito, l’allevatore possa far valere ulteriori voci di danno (per esempio collegate alla specificità genetica della mandria o alla perdita di avviamento dell’impresa) mediante azioni risarcitorie.

Regole europee e limiti del giudice nazionale

Nel ricorso erano stati prospettati anche possibili profili di contrasto tra il quadro regolamentare europeo e i principi di proporzionalità e ragionevolezza dei Trattati, soprattutto con riferimento all’obbligo di abbattere anche capi vaccinati e risultati sani dopo il periodo di osservazione. Il Consiglio di Stato ha ricordato che i regolamenti UE hanno efficacia diretta e rango superiore alla legge nazionale e che solo la Corte di giustizia può dichiararne l’invalidità, eventualmente a seguito di rinvio pregiudiziale. In sede cautelare, la sola esistenza di dubbi sulla legittimità europea non basta a sospendere misure di sanità animale a meno che non vi sia anche un pericolo concreto di pregiudizio grave e irreparabile.

Come può intervenire lo Studio Legale Torchia in caso di focolaio

In presenza di un focolaio di malattia contagiosa e di provvedimenti dell’ASL che incidono in modo pesante sull’azienda, l’assistenza di un legale amministrativista consente di attivare diverse forme di tutela:

  • Verifica di legittimità del provvedimento: controllo del rispetto dei regolamenti UE e della normativa nazionale (presupposti per dichiarare il focolaio, correttezza delle zone di protezione e sorveglianza, motivazione sull’abbattimento totale e su eventuali misure alternative).
  • Supporto negli indennizzi e nei ristori: assistenza nella presentazione delle domande di indennizzo e di contributi regionali o statali, nella documentazione delle perdite subite e nella gestione dei rapporti con la Pubblica Amministrazione.
  • Ricorsi e azioni risarcitorie: valutazione dell’opportunità di proporre ricorso al TAR e, successivamente, di richiedere il risarcimento dei danni ulteriori rispetto agli indennizzi, qualora emergano profili di illegittimità nell’azione amministrativa.

Lo Studio Legale Avvocato Alfonso Torchia, con sede a Roma e attività su tutto il territorio nazionale, opera nel campo del diritto amministrativo e assiste imprese e operatori economici nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, inclusi i procedimenti sanzionatori e le situazioni di emergenza in cui sono in gioco provvedimenti autoritativi ad alto impatto sull’attività d’impresa. Lo Studio può affiancare l’azienda sia in una fase preventiva (valutazione dei rischi, strategie di dialogo con l’amministrazione) sia nella fase contenziosa davanti ai Tribunali amministrativi e al Consiglio di Stato.

Per approfondire altri casi in cui lo Studio ha affrontato provvedimenti amministrativi incisivi e strumenti di tutela, è possibile consultare la sezione News e Articoli del sito.