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Antenne e silenzio assenso: il TAR Lazio annulla il titolo tacito per l’installazione di una stazione radio base a Guidonia

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Apr, 2026
Cosa insegna il caso Guidonia a chi si trova una nuova antenna vicino casa Il TAR Lazio – Roma, Sezione Quinta Quater, con una recente sentenza, ha accolto il ricorso proposto da un gruppo di residenti di Guidonia Montecelio, difesi dall’avv. Alfonso Torchia, annullando il titolo abilitativo ritenuto formatosi per silenzio assenso ai sensi dell’art. 44 del d.lgs. n. 259/2003 per l’installazione di una stazione radio base (SRB) per la telefonia mobile in via Caio Plinio. Per chi si trova una nuova antenna o un ripetitore vicino casa, questa decisione offre indicazioni importanti: dimostra che il silenzio assenso non è un automatismo incontestabile e che i residenti, quando l’amministrazione ignora i propri stessi pareri tecnici e i piani antenne, possono far valere le proprie ragioni davanti al giudice amministrativo.

Il caso: una nuova antenna in un’area residenziale di Guidonia

La vicenda trae origine dall’istanza presentata da un operatore di infrastrutture di telecomunicazione per la realizzazione di una stazione radio base nel territorio del Comune di Guidonia Montecelio, in un’area caratterizzata da edifici residenziali e dalla presenza di un istituto scolastico considerato “sito sensibile”. L’operatore ha presentato una istanza unica ai sensi degli artt. 43, 44 e 49 del d.lgs. n. 259/2003 (Codice delle comunicazioni elettroniche) per ottenere l’autorizzazione alla realizzazione dell’impianto. Il Comune ha quindi indetto una conferenza di servizi decisoria, in forma semplificata e asincrona, coinvolgendo le strutture interessate. Nel corso del procedimento:l’Area Urbanistica comunale ha espresso parere negativo sulla localizzazione dell’impianto, evidenziando che il sito non rientrava tra quelli preferenziali individuati dal cosiddetto “piano antenne” e richiamando la vicinanza di un vicino plesso scolastico, nonché l’esistenza di alternative localizzative;
  • nonostante tale parere sfavorevole, l’amministrazione procedente non ha adottato un provvedimento espresso di diniego né di approvazione;
  • decorso il termine procedimentale, l’operatore ha ritenuto perfezionato il titolo per silenzio assenso ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003, avviando i lavori sulla base di un’autorizzazione ritenuta tacitamente acquisita.
In questa situazione, un gruppo di residenti della zona, collocati nelle immediate vicinanze del sito prescelto, ha proposto ricorso al TAR Lazio per ottenere l’annullamento del titolo abilitativo e degli atti presupposti.

Silenzio assenso e parere urbanistico negativo: il perimetro applicativo dell’art. 44 d.lgs. 259/2003

Uno dei motivi di gravame mirava a escludere, alla radice, la stessa formazione del silenzio assenso, sostenendo che il parere negativo dell’Area Urbanistica dovesse essere qualificato come dissenso ostativo ai sensi dell’art. 44, comma 10, d.lgs. n. 259/2003, in quanto proveniente da amministrazione preposta alla tutela paesaggistico‑territoriale. Sul punto, il TAR ha chiarito che:
  • il riferimento alle amministrazioni “preposte alla tutela ambientale, paesaggistico‑territoriale o dei beni culturali” riguarda soggetti investiti di specifiche funzioni di tutela vincolistica, diverse dalla più generale funzione urbanistica svolta dall’ente locale;
  • il parere negativo dell’Area Urbanistica, pur valorizzando criteri localizzativi e la vicinanza a un sito sensibile, non integra l’esercizio di un potere di tutela paesaggistico‑territoriale in senso stretto;
  • di conseguenza, tale parere non rientra, in via automatica, tra i dissensi che bloccano ex lege la formazione del silenzio assenso secondo la disciplina dell’art. 44, comma 10.
Il meccanismo del silentium, dunque, in astratto, era invocabile; ma la controversia non si è esaurita su questo piano.

Il principio centrale: l’autorizzazione tacita non può ignorare istruttoria, coerenza e motivazione

L’elemento veramente decisivo della sentenza è costituito dall’accoglimento del secondo motivo di ricorso, con cui è stato denunciato il difetto di istruttoria e la contraddittorietà del procedimento in relazione al superamento del parere negativo interno. Il TAR ha affermato che:
  • il silenzio assenso è una modalità di conclusione del procedimento, ma non sospende l’operatività dei principi generali dell’azione amministrativa;
  • restano fermi, anche nei procedimenti a formazione tacita, i doveri di completezza dell’istruttoria, non contraddittorietà e comprensibilità della scelta;
  • in presenza di un parere interno negativo, puntualmente motivato sulla localizzazione dell’impianto, l’amministrazione procedente avrebbe dovuto rendere riconoscibile – almeno in atti endoprocedimentali – il percorso logico e istruttorio attraverso cui tali rilievi venivano superati;
  • non è conforme al principio di ragionevolezza che l’unica esternazione testuale dell’ente sul merito dell’autorizzazione sia un parere sfavorevole, mentre il procedimento si chiude di fatto con esito positivo tacito, senza ulteriori attività istruttorie o spiegazioni.
La sentenza sottolinea, inoltre, che l’amministrazione si era auto‑vincolata tramite un regolamento/piano antenne, individuando criteri localizzativi e siti preferenziali per gli impianti di telefonia. In questo contesto, la mancata considerazione – o la mancata esplicitazione delle ragioni di superamento – del parere urbanistico negativo accentua il vizio di contraddittorietà del procedimento.

L’annullamento del titolo e le conseguenze sul procedimento a Guidonia

Alla luce delle considerazioni svolte, il TAR Lazio ha ritenuto fondato il vizio di difetto di istruttoria e di contraddittorietà, disponendo l’annullamento del provvedimento tacito con cui si riteneva autorizzata l’installazione della stazione radio base per telefonia mobile in via Caio Plinio a Guidonia Montecelio. Sul piano pratico, la decisione:
  • fa venir meno l’efficacia del titolo abilitativo ritenuto formatosi per silentium;
  • impone all’amministrazione di riprendere in mano il procedimento, valutando in modo coerente i pareri resi, gli strumenti pianificatori vigenti e le osservazioni dei residenti;
  • riafferma il ruolo centrale del controllo giurisdizionale nel garantire che il silenzio assenso non diventi uno strumento per eludere la responsabilità decisionale.

Rilievo per altri casi: piani antenne, impianti di telecomunicazione e ruolo dei residenti

La sentenza ha una portata che va oltre il singolo caso di Guidonia Montecelio, ponendo alcuni punti fermi utili per realtà territoriali analoghe:
  • i Comuni che si dotano di piani antenne o regolamenti dedicati assumono precisi auto‑vincoli nelle scelte localizzative degli impianti;
  • tali strumenti non possono essere disattesi in modo implicito o contraddittorio, soprattutto in presenza di pareri tecnici negativi;
  • il silenzio assenso resta una forma di conclusione del procedimento, ma non giustifica la totale assenza di chiarimenti rispetto al superamento di rilievi critici interni;
  • i residenti che subiscono in modo diretto gli effetti delle localizzazioni possono agire in giudizio, anche collettivamente, quando vi è un nesso concreto tra l’intervento contestato e gli interessi incisi.
In sintesi, la pronuncia conferma che, anche in un settore tecnicamente sensibile come quello delle telecomunicazioni, la semplificazione non può sacrificare la trasparenza e la coerenza dell’azione amministrativa.

Tutela dei residenti e comitati nei procedimenti per nuove antenne

Alla luce di questa decisione, per i residenti di Guidonia e di altri Comuni che si trovino a fronteggiare l’installazione di nuove antenne o infrastrutture analoghe, diventano centrali alcuni passaggi:
  • verificare gli atti effettivamente adottati (istanze, pareri, eventuali titoli espressi o taciti);
  • confrontare il progetto con gli strumenti pianificatori comunali (piani antenne, regolamenti, strumenti urbanistici);
  • accertare se l’amministrazione abbia svolto una istruttoria coerente e abbia motivato adeguatamente l’eventuale superamento di pareri interni negativi;
  • valutare tempestivamente la fattibilità di un’azione giurisdizionale, anche in forma collettiva, nel rispetto dei termini decadenziali previsti.
Lo Studio legale avv. Alfonso Torchia assiste cittadini, comitati e associazioni che si confrontano con procedimenti autorizzatori relativi a stazioni radio base e altre infrastrutture di forte impatto territoriale, offrendo:
  • assistenza legale per antenne 5g
  • analisi della documentazione tecnica e amministrativa;
  • valutazione della coerenza del procedimento con pianificazione e normativa di settore;
  • impostazione di ricorsi amministrativi e giurisdizionali mirati, anche a carattere collettivo.

FAQ per residenti e comitati: antenne, silenzio assenso e ricorsi

  1. I residenti possono impugnare un titolo (anche tacito) per l’installazione di una stazione radio base? Sì. Quando i residenti sono collocati nelle immediate vicinanze dell’impianto e allegano pregiudizi concretamente collegati all’intervento (esposizione, incidenza sull’ambiente, svalutazione immobiliare), la giurisprudenza riconosce la loro legittimazione ad agire, anche in forma collettiva, se le domande sono omogenee e prive di conflitti interni.
  2. Una volta decorso il termine, il silenzio assenso rende inattaccabile l’autorizzazione? No. Il silenzio assenso è una modalità di formazione del titolo, ma non sana automaticamente vizi di istruttoria o contraddittorietà. In presenza di pareri interni negativi non considerati, di auto‑vincoli pianificatori ignorati o di scelte prive di un minimo di comprensibilità, il titolo può essere annullato in sede giurisdizionale.
  3. Un parere urbanistico negativo del Comune blocca sempre la formazione del silenzio assenso? Non sempre e non automaticamente. Il parere urbanistico non coincide di per sé con i pareri delle amministrazioni specificamente preposte alla tutela paesaggistico‑territoriale; tuttavia, se ignorato o superato senza alcuna motivazione riconoscibile, può costituire il fulcro di una censura per difetto di istruttoria e contraddittorietà, come avvenuto nel caso di Guidonia.
  4. È opportuno che i cittadini si organizzino in un ricorso collettivo? Sì, quando le posizioni sono omogenee e non vi sono conflitti di interesse, il ricorso collettivo consente di concentrare in un unico giudizio la tutela di più residenti, di rafforzare il quadro fattuale e di rendere più evidente l’impatto dell’intervento sul territorio.
Se nel tuo quartiere è prevista o già in corso l’installazione di una nuova antenna o di un impianto analogo e ritieni che il procedimento non sia stato gestito in modo trasparente o coerente, CONTATTA LO STUDIO per capire se esistono i presupposti per un’azione di tutela, anche collettiva.