Attività noleggio con conducente (NCC): i requisiti secondo il Consiglio di Stato
Una recente sentenza del Consiglio di Stato (Consiglio di Stato, Sez. V, 10 marzo 2025, n.1957) affronta il tema di sicuro interesse dei requisiti necessari per esercitare il servizio di noleggio con conducente (NCC).
La Vicenda
Il processo di appello trae origine dal ricorso, respinto dai giudici di primo grado, presentato da un operatore del servizio di noleggio con conducente (NCC) contro la revoca della licenza comminata, tra l’altro, perché la rimessa ubicata in ambito territoriale risultava inutilizzata. Declinando le doglianze dell’appellante il Consiglio di Stato ha fornito importanti chiarimenti sull’interpretazione della normativa di settore.
La sentenza
In primis si è affrontata la questione dell’ubicazione della rimessa, visto che l’appellante sosteneva che prima delle modifiche introdotte nel 2019 dalla legge n. 21 del 1992, non esisteva l’obbligo di localizzare la rimessa e la sede nel territorio comunale. La norma originale, infatti, non specificava tale obbligo, e per questo l’appellante riteneva che non fosse necessario che la rimessa fosse situata nel comune di Sanremo. TI giudici però hanno ribadito che l’autorizzazione concessa nel 2008 prevedeva esplicitamente l’ubicazione della rimessa nel Comune, in conformità con il regolamento comunale che stabiliva che il veicolo dovesse essere a disposizione nel Comune di autorizzazione. L’obbligo di localizzare la rimessa nel territorio comunale risulta irragionevole, in quanto mira a garantire che il servizio sia fruibile principalmente dai residenti del comune stesso.
Secondariamente, l’appellante ha contestato il vincolo di territorialità, sostenendo che l’importante fosse che il titolare del servizio avesse a disposizione una rimessa nel Comune, indipendentemente dal fatto che fosse utilizzata effettivamente o meno. Il Consiglio di Stato ha rigettato tale argomentazione, sostenendo che la verifica del rispetto del vincolo di territorialità debba riguardare l’effettivo utilizzo della rimessa e non solo la sua disponibilità formale.
A fronte delle suddette violazione i giudici amministrativi hanno anche affermato la non sproporzionalità della revoca della licenza per inutilizzo della rimessa nel territorio comunale. La decadenza dell’autorizzazione segue infatti la mancanza del requisito essenziale per mantenere la licenza quale l’utilizzo della rimessa.
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