Le serre bioclimatiche nel Lazio ed a Roma: aspetti pubblicistici.
Le serre bioclimatiche (anche dette “serre solari” o “captanti”) sono volumi realizzati in metallo e vetro o materiali plastici trasparenti, finalizzati a “raccogliere” la luce ed il calore del Sole ed a conservare il calore così prodotto. La loro funzione è quella di consentire un considerevole risparmio energetico, sfruttando spazi esterni di una unità abitativa (un balcone, un terrazzo, una corte). L’obiettivo di incentivare comportamenti sostenibili dal punto di vista ambientale ha indotto il legislatore a prevedere un regime autorizzatorio premiale per le serre solari, variabile da Regione a Regione e da Comune a Comune.
Il presente studio è diviso in due parti: nella prima, si analizza la normativa regionale del Lazio e di Roma Capitale, al fine della realizzazione delle serre solari; nel secondo, invece, si analizzano i risvolti privatistici, in merito.
La fattispecie delle serre bioclimatiche (o serre solari), nel Lazio è disciplinata con legge regionale 27 maggio 2008, n. 6, la quale norma, all’art. 12, prevede che “Al fine di favorire la realizzazione di edifici a basso consumo energetico, i comuni prevedono, per la determinazione dell’indice di fabbricabilità fissato dallo strumento urbanistico e fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dalla normativa vigente, lo scomputo: […] c) delle serre solari con vincolo di destinazione e, comunque, di dimensioninon superiori al 15 per cento della superficie utile dell’unità abitativa realizzata”. La normativa in parola è stata, poi, modificata dalla l.r. 13 agosto 2011, n. 10: “La lettera c), comma 1, dell’articolo 12 della legge regionale 27 maggio 2008, n. 6 (Disposizioni regionali in materia di architettura sostenibile e di bioedilizia) è sostituita dalla seguente: “c) delle serre solari di dimensioni non superiori al 30 per cento della superficie utile dell’unità abitativa realizzata, costruite sia in aderenza che in adiacenza, con almeno tre lati realizzati a vetro o materiali adatti allo scopo o con una superficie vetrata o di materiale equivalente di congrue dimensioni;”.
Per quanto riguarda Roma Capitale, è ancora in vigore la Deliberazione n. 7 del 2011 dell’Assemblea Capitolina, atto in virtù del quale è stato modificato il Regolamento Edilizio. In particolare, l’art. 48/ter dell’attuale RE (Risparmio energetico e casi di esclusione dal volume imponibile e della superficie utile lorda) dispone che “Al fine di favorire gli interventi per il risparmio energetico e per l’utilizzo delle fonti rinnovabili di energia, dal calcolo del volume fuori terra e della “superficie utile lorda” (S.U.L.) e dell’altezza degli edifici, come definiti dalle NTA del PRG sono esclusi: […]gli altri maggiori volumi o superfici, sia in facciata che in copertura, anche di altezza utile superiore a m.1,80 se ricavati tra l’intradosso del solaio di copertura e estradosso dell’ultimo livello di calpestio, purché finalizzati, attraverso l’isolamento termico ed acustico, alla captazione diretta dell’energia solare e alla ventilazione naturale, alla riduzione dei consumi energetici o del rumore proveniente dall’esterno”
Inoltre, il nuovo comma 2 dell’art. 48 ter anzidetto dispone che i sistemi bioclimatici passivi, come le serre captanti, non sono computati nel calcolo dei volumi e delle S.U.L. ammissibili purché rispettino le condizioni tecniche dettata dal RE.