Porto d’armi: Cosa dice la giurisprudenza

Porto d’armi: cosa sapere e cosa dice la giurisprudenza.

  • Dubbi di costituzionalità sull’art. 43 TULPS

Cosa prevede la norma?

L’art. 43 del R.D . n. 773/1931 recita “Oltre a quanto è stabilito dall’art. 11 non può essere conceduta la licenza di portare armi:

  1. a) a chi ha riportato condanna alla reclusione per delitti non colposi contro le persone commessi con violenza, ovvero per furto, rapina, estorsione, sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;
  2. b) a chi ha riportato condanna a pena restrittiva della libertà personale per violenza o resistenza all’autorità o per delitti contro la personalità dello Stato o contro l’ordine pubblico;
  3. c) a chi ha riportato condanna per diserzione in tempo di guerra, anche se amnistiato, o per porto abusivo di armi.

La licenza del porto d’armi può essere ricusata ((ai soggetti di cui al primo comma qualora sia intervenuta la riabilitazione,)) ai condannati per delitto diverso da quelli sopra menzionati e a chi non può provare la sua buona condotta o non dà affidamento di non abusare delle armi”.

In pratica la norma suddivide le ipotesi in cui il porto d’armi non può essere concesso in due categorie.

La prima è automatica: all’autore dei reati elencati alle lettere a) b) e c) la PA non può concedere il porto d’armi.

La seconda è discrezionale, ossia la amministrazione ha l’obbligo di motivare in ordine alle ragioni che l’hanno portata al diniego argomentando intorno alla mancanza di buona condotta  ed alla possibilità di abuso delle armi del richiedente.

 

IL DUBBIO DI COSTITUZIONALITA’ SULLA LICENZA D’ARMI.

Il TAR del Friuli Venezia Giulia ha recentemente sollevato la questione di costituzionalità dell’art. 43 del T.U.L.P.S, nella parte in cui stabilisce che “… non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione… per furto…” per contrasto con i principi di eguaglianza, proporzionalità e ragionevolezza di cui all’art. 3 della Costituzione, nella parte in cui prevede un generalizzato divieto di rilasciare il porto d’armi alle persone condannate a pena detentiva per il reato di furto senza consentire alcun apprezzamento discrezionale all’Autorità amministrativa competente.

Si contesta in particolare la durata “perpetua” degli gli effetti amministrativi pregiudizievoli delle condanne contemplate dall’art. 43 del TULPS, che si sostanzierebbe in maniera automatica senza tenere in alcun modo conto della loro risalenza nel tempo, della loro concreta e attuale idoneità a sorreggere il diniego al rilascio del titolo autorizzativo richiesto (rectius il giudizio di pericolosità che se ne può trarre in relazione al bene giuridico oggetto di tutela) e del reale e individuale percorso di vita effettuato, nel frattempo, dai soggetti che le hanno subite.

Inoltre l’irrazionalità della norma citata si evidenzierebbe anche nell’equiparazione tout court fra il furto  – reato certamente minore – e gli altri previsti dalla disposizione in esame connotati evidentemente da una maggiore gravità.

Aspettando la Corte..

Se la Corte Costituzionale dichiarerà l’incostituzionalità dell’art. 43 TUPS  nella parte in cui stabilisce che “… non può essere conceduta la licenza di portare armi: a) a chi ha riportato condanna alla reclusione… per furto…” naturalmente le pubbliche amministrazioni non potranno più negare il porto d’armi in maniera automatica per il solo fatto che il richiedente abbia riportato una condanna per il reato de quo.

Attenzione però, questo non sta a significare che tutti coloro i quali siano stati destinatari del siffatto diniego acquisteranno in maniera automatica il diritto al rilascio del porto d’armi, infatti la amministrazione conserverebbe comunque la propria discrezionalità ben potendo argomentare che, ad esempio, l’essere stati condannati per furto è indice della possibilità di futuro abuso delle armi.

Ad ogni modo la soppressione dell’automatismo andrebbe ad imporre l’obbligo di motivazione che anche il questo settore andrebbe finalmente a garantire il cittadino da possibili arbitri.

Il D.L. 104/2018 aumenta la discrezionalità di PA

La novella legislativa modifica il II comma della norma in esame prevedendo che l’intervenuta riabilitazione del condannato per i reati di cui al primo comma precluda il diniego automatico imponendo quindi alla PA una valutazione discrezionale con il conseguente obbligo motivazionale.

Sarà di sicuro interesse osservare il contegno dei Tribunali amministrativi innanzi al questa nuova previsione.

Ma cosa deve intendersi per potere discrezionale nel rilascio del porto d’armi?

Per rispondere  a tale interrogativo prendiamo in prestito le parole di una recentissima sentenza del Consiglio di Stato che si è pronunciato sul mancato rinnovo di un porto d’armi  non come conseguenza automatica della commissione di uno dei reati previsti dal primo comma dell’art. 43 TUPS, ma bensì della valutazione sottesa al secondo comma.

Nel caso di specie la Prefettura di -OMISSIS-, valutate le informazioni prodotte dalla Tenenza Carabinieri di -OMISSIS-e dal Comando Provinciale dei Carabinieri di -OMISSIS- ha ritenuto dirimente la rappresentata frequentazione non episodica di <<zone malfamate frequentate da prostitute e tossicodipendenti>> ai fini del diniego. Il Collegio ha ritenuto che relegare tale frequentazione, in ambito esclusivamente morale, pretermettendo ogni valutazione circa la tipologia degli ambienti indicati, humus privilegiato per il diffondersi di attività delittuose quali quelle legate allo sfruttamento della prostituzione ovvero allo spaccio di stupefacenti, sia quanto meno riduttivo dell’ampio spettro di valutazione rimessa alla P.A. nell’ambito di riferimento.

In estrema sintesi quando la PA indica i presupposti e le ragioni che hanno determinato la propria decisione in relazione alle risultanze della istruttoria svolta si potrà parlare di illegittimità del provvedimento solo in caso di irrazionalità o illogicità dello stesso.

In materia di rilascio di licenza di porto d’armi infatti, se è vero che il potere attribuito all’autorità amministrativa è connotata da un’ampia discrezionalità al fine di valutare qualunque circostanza che consigli l’adozione di un provvedimento di non rinnovare il porto d’armi, in quanto la misura restrittiva persegue la finalità di prevenire la commissione di reati e, in generale, di fatti lesivi della pubblica sicurezza, è altrettanto vero che tale valutazione deve comunque essere effettiva e deve esporre concrete ragioni che possano fondare tale giudizio di inaffidabilità.

 

One Reply to “Porto d’armi: Cosa dice la giurisprudenza”

  1. QUINDI SE UNA PERSONA, TI VUOLE NUOCERE, PUO’ SPORGERE UNA QUERELA
    “NELLA QUALE AFFERMA CHE LO HAI MINACCIATO”, LA P.A. TI DINIEGA IL RINNOVO DEL PORTO D’ARMI SOLO IN MERITO A QUESTA VALUTAZIONE, ANCHE SE , DOPO VIENE RIMESSA LA STESSA QUERELA, GLI BASTA SOLO QUESTO?
    NON DOVREBBERO FARE INDAGINI APPROFONDITE PER VALUTARE SE SIA VERITIERA O MENO?

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