Tettoie e pergotende: Quale la disciplina giuridica applicabile?

Una recentissima pronuncia del Consiglio di Stato offre lo spunto per fornire alcuni chiarimenti in ordine al regime giuridico delle ccdd pergotende.

Ma cosa deve intendesi per pergotenda?

I giudici amministrativi la descrivono come la  “struttura di copertura di terrazzi e lastrici solari, di superficie anche non modesta, formata da montanti ed elementi orizzontali di raccordo e sormonta da una copertura fissa o ripiegabile formata da tessuto o altro materiale impermeabile, che ripara dal sole, ma anche dalla pioggia, aumentando la fruibilità della struttura. Si tratta quindi di un manufatto molto simile alla tettoia, che se ne distingue secondo logica solo per presentare una struttura più leggera.”

Per realizzare una pergotenda necessito del permesso di costruire?

La realizzazione di una tettoia non è definita in modo univoco né nella normativa né in giurisprudenza.

Dal punto di vista normativo, va considerato anzitutto l’art. 6 del T.U. 6 giugno 2001 n. 380, che contiene l’elenco delle opere di cd edilizia libera, le quali non necessitano di alcun titolo abilitativo; a prescindere dalla natura esemplificativa o tassativa che si voglia riconoscere a tale elenco, va poi osservato che esso comprende voci di per sé abbastanza generiche, tali da poter ricomprendere anche opere non espressamente nominate.

Con riferimento alle tettoie, rileva in particolare la voce di cui all’art. 6 comma lettera e) quinquies, che considera opere di edilizia libera gli “elementi di arredo delle aree pertinenziali degli edifici”, concetto nel quale può sicuramente rientrare una tettoia genericamente intesa, come copertura comunque realizzata di un’area pertinenziale, come il terrazzo. La norma è stata introdotta dall’art. 3 del D.L.vo 25 novembre 2016 n.222, ma si deve considerare applicabile anche alle costruzioni precedenti.

In materia, è poi intervenuto di recente un chiarimento da parte del legislatore, ovvero il recente D.M. 2 marzo 2018, pubblicato nella G.U. 7 aprile 2018 n. 81, di “Approvazione del glossario contenente l’elenco non esaustivo delle principali opere edilizie realizzabili in regime di attività edilizia libera”, ai sensi dell’articolo 1, comma 2 del citato D.L.vo 222/2016.

Da tutto ciò, emerge chiara una conseguenza: non è possibile affermare in assoluto che la tettoia richiede, o non richiede, il titolo edilizio maggiore e assoggettarla, o non assoggettarla, alla relativa sanzione senza considerare nello specifico come essa è realizzata.

In proposito, quindi, l’amministrazione ha l’onere di motivare in modo esaustivo, attraverso una corretta e completa istruttoria che rilevi esattamente le opere compiute e spieghi per quale ragione esse superano i limiti entro i quali si può trattare di una copertura realizzabile in regime di edilizia libera.

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