La Commissione ha il compito di valutare i candidati in relazione al settore concorsuale e scientifico-disciplinare messo a concorso, considerato che l’art.24 della Legge n.240/2010 richiede che i bandi indichino la specificazione del settore concorsuale e un eventuale profilo esclusivamente tramite indicazione di uno o più settori scientifico-disciplinari (ex multis, T.A.R. Lombardia, Milano, III, 20.7.2015, n. 1749); si tratta, infatti, di una procedura comparativo-valutativa della congruità del profilo scientifico del candidato in relazione al posto oggetto della procedura concorsuale.
Ora spetta alla Commissione in via esclusiva, nella sua ampia discrezionalità, la competenza a valutare i titoli e gli elaborati degli esaminandi e, a meno che non ricorra l’ipotesi residuale del macroscopico errore logico, non è consentito al giudice della legittimità sovrapporre alle determinazioni da essa adottate il parere neanche se reso da un soggetto terzo, quale che sia la sua qualifica professionale e il livello di conoscenze e di esperienze acquisite nella materia de qua (T.A.R. Campania, Napoli, VIII, 20.2.2008, n.867; Cons. Stato, IV, 30.5.2007, n.2781; T.A.R. Toscana, I, 27.6.2005, n.3103).
La scelta e la formulazione delle prove concorsuali, ancorché di natura pratica, costituiscono valutazioni tecnico discrezionali di competenza della commissione giudicatrice, come tali sottratte, in linea di principio, al sindacato di legittimità del giudice amministrativo (cfr. T.A.R. Molise, 20.3.2007, n.167; T.A.R. Marche, 23.3.2001, n.338; Consiglio Stato , sez. V, 07 novembre 1990 , n. 762).
In assenza di evidenti motivi di illogicità od incongruenze l’intervento del giudice è dunque precluso.
Al riguardo va inoltre rimarcato che l’Amministrazione è titolare di un ampio potere discrezionale di inserire in un bando tutte quelle disposizioni ritenute più opportune, più idonee e più adeguate per l’effettivo raggiungimento dello scopo perseguito con la selezione indetta; l’osservanza delle formalità costituisce, poi, di fatto un elemento basilare per l’intero impianto garantistico della procedura concorsuale, tenuto conto dei principi – direttamente riconducibili all’art. 97 Cost. – che collegano il buon andamento della Pubblica Amministrazione al reclutamento dei dipendenti di ogni livello con selezione concorsuale.