Appalti Pubblici: Alcune precisazioni sui criteri di valutazione dell’offerta

Sottoponiamo all’attenzione dei lettori le ultime prese di posizione della giurisprudenza amministrativa sui criteri di valutazione delle offerte nelle gare pubbliche.

Secondo il costante orientamento del Consiglio di Stato  la normativa sui contratti pubblici (art. 95, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016) prevede che il bando, per ciascun criterio di valutazione prescelto, individui ove necessario i sub-criteri e i sub-pesi o i sub-punteggi, “e ciò significa che tale articolazione dei criteri di valutazione è opportuna, ma non imposta; però la scelta refluisce sulla motivazione del giudizio nel senso che l’idoneità del voto numerico a rappresentare in modo adeguato l’iter logico seguito dalla Commissione nella sua espressione è direttamente proporzionale al grado di specificazione dei criteri allo stesso sottesi; ne consegue che tanto più è dettagliata l’articolazione dei criteri e sub-criteri di valutazione, tanto più risulta esaustiva l’espressione del punteggio in forma numerica; se invece il giudizio della Commissione non sia delimitato nell’ambito di un minimo e di un massimo, occorre la motivazione, al fine di rendere comprensibile l’iter logico seguito in concreto nella valutazione delle offerte, ed in particolare di quella tecnica”.

Ciò posto è sempre necessario tenere presente che “il sindacato del giudice sulla discrezionalità tecnica non può spingersi al punto tale da sostituire la sua opinione a quella espressa dalla commissione di gara, essendo finalizzato a verificare se il potere amministrativo sia stato esercitato nel rispetto dei criteri di logicità, congruità e ragionevolezza; tale sindacato è, pertanto, limitato ai casi di macroscopiche illegittimità, quali errori di valutazione gravi ed evidenti oppure valutazioni abnormi o inficiate da errori di fatto”.

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