Furbetti del cartellino: incostituzionalità del danno all’immagine

Una recente pronuncia della Corte Costituzionale ha dichiarato l’incostituzionalità del danno all’immagine legato alla falsa attestazione da parte dei dipendenti pubblici delle propria presenza in servizio (i ccdd furbetti del cartellino).

Come è noto il danno all’immagine è frutto di un’elaborazione giurisprudenziale del giudice contabile come categoria particolare del danno erariale.

Tale fattispecie è stata identificata dalla giurisprudenza costituzionale come «danno derivante dalla lesione del diritto all’immagine della p.a. nel pregiudizio recato alla rappresentazione che essa ha di sé in conformità al modello delineato dall’art. 97 Cost

In relazione alla specifica fattispecie di danno erariale relativa alla falsa attestazione di presenze in servizio, l’art. 55-quater comma 3-quater d.lgs.n.165/2001 presenta indubbi aspetti peculiari, in ragione del venir meno della cosiddetta pregiudizialità penale – in quanto sono dettate disposizioni che impongono al Procuratore presso la Corte dei conti di agire sollecitamente entro ristrettissimi tempi, senza attendere né l’instaurazione del processo penale né la sentenza che lo definisce – nonché della predeterminazione legislativa di criteri per la determinazione del danno in via equitativa, salva la fissazione di un minimo risarcibile pari a sei mensilità dell’ultimo stipendio percepito dal responsabile.

Tuttavia il Giudice delle leggi non arriva ad analizzare le suddette peculiarità, soffermandosi invece sul procedimento di formazione della norma e dichiarandone l’incostituzionalità per eccesso di delega.

Infatti il Legislatore, tramite l’art. 17 comma 1, lett. S) della Legge di delegazione n. 124 del 2015 aveva previsto unicamente l’introduzione di norme in materia di responsabilità disciplinare dei pubblici dipendenti, finalizzate ad accelerare e rendere concreto e certo nei tempi di espletamento e di conclusione l’esercizio dell’azione disciplinare.

 Sottolinea la Corte che “La materia delegata è unicamente quella attinente al procedimento disciplinare, senza che possa ritenersi in essa contenuta l’introduzione di nuove fattispecie sostanziali in materia di responsabilità amministrativa.

In altre parole il Legislatore ha esondato gli argini delle delega prevedendo una nuova fattispecie di danno erariale laddove avrebbe invece dovuto limitarsi alla introduzione di previsioni di carattere disciplinare.

Si sottolinea inoltre come la Legge delega n. 124 debba inquadrarsi nelle ccdd “deleghe di riordino” le quali, come più volte affermato dalla giurisprudenza costituzionale, concedono una libertà limitata al delegato assottigliandone la discrezionalità e la possibilità di adottare soluzione innovative.

Con maggiore impegno esplicativo il danno all’immagine previsto dalla norma oggetto di censura rappresenta una vera  e propria nuova ipotesi di responsabilità amministrativa (sub specie di responsabilità erariale) che non poteva essere emanata in base ad una delega legislativa che aveva ad oggetto unicamente il riordino dei procedimenti disciplinari.

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