L’Adunanza Plenaria sulle false dichiarazioni nelle gare pubbliche

L’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato ha fornito, in una recente pronuncia,  interessanti delucidazioni in ordine alla falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici.

Più nel dettaglio il Supremo Consesso amministrativo è stato chiamato a chiarire l’esatta portata dei rapporti tra le lettere c) ed f-bis dell’art. 80, comma 5, d.lgs. n. 50 del 2016, ossia se la dichiarazione falsa resa da un operatore economico durante una procedura di gara fosse di per se idonea a determinare l’automatica espulsione di quest’ultimo dalla procedura comparativa oppure se a tal fine si necessiti di una valutazione della stazione appaltante capace per ciò solo di limitare l’autonomismo espulsivo.

L’operazione ermeneutica si presentava non semplice vista la parziale sovrapposizione degli ambiti di applicazione delle due norme, derivante dal fatto che entrambe fanno riferimento a ipotesi di falso.

Ebbene secondo i giudici amministrativi, in base al principio di specialità, deve attribuirsi prevalenza alla lettera c), “sulla base dell’elemento specializzante consistente nel fatto che le informazioni false, al pari di quelle fuorvianti, sono finalizzate all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante «sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione» e concretamente idonee ad influenzarle.”

La norma de qua prevede infatti al suo interno “un elemento specializzante, dato dalla (sua) loro idoneità a «influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione» della stazione appaltante. Ai fini dell’esclusione non è dunque sufficiente che l’informazione sia falsa ma anche che la stessa sia diretta ed in grado di sviare l’amministrazione nell’adozione dei provvedimenti concernenti la procedura di gara. Coerentemente con tale elemento strutturale, la fattispecie equipara inoltre all’informazione falsa quella fuorviante, ovvero rilevante nella sua «attitudine decettiva, di “influenza indebita”», secondo la definizione datane dall’ordinanza di rimessione, ovvero di informazione potenzialmente incidente sulle decisioni della stazione appaltante, e che rispetto all’ipotesi della falsità può essere distinta per il maggior grado di aderenza al vero.”

Seguendo queste direttive ermeneutiche sono stati enunciati i seguenti principi di diritto:

– la falsità di informazioni rese dall’operatore economico partecipante a procedure di affidamento di contratti pubblici e finalizzata all’adozione dei provvedimenti di competenza della stazione appaltante concernenti l’ammissione alla gara, la selezione delle offerte e l’aggiudicazione, è riconducibile all’ipotesi prevista dalla lettera c) [ora c-bis)] dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50;

– in conseguenza di ciò la stazione appaltante è tenuta a svolgere la valutazione di integrità e affidabilità del concorrente, ai sensi della medesima disposizione, senza alcun automatismo espulsivo;

– alle conseguenze ora esposte conduce anche l’omissione di informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione, nell’ambito della quale rilevano, oltre ai casi oggetto di obblighi dichiarativi predeterminati dalla legge o dalla normativa di gara, solo quelle evidentemente incidenti sull’integrità ed affidabilità dell’operatore economico;

– la lettera f-bis) dell’art. 80, comma 5, del codice dei contratti pubblici ha carattere residuale e si applica in tutte le ipotesi di falso non rientranti in quelle previste dalla lettera c) [ora c-bis)] della medesima disposizione.

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *