Nel caso di mancato ottenimento del condono richiesto il privato ha diritto al rimborso degli oneri concessori versati?
Per rispondere a questo interrogativo è necessario analizzare la giurisprudenza amministrativa
Ebbene di massima il mancato ottenimento di condono non porta con sé il diritto del privato istante alla restituzione degli oneri eventualmente versati.
Infatti nella maggior parte dei casi gli enti non sono tenuti alla restituzione degli oneri concessori poiché il privato richiedente ha generalmente utilizzato l’immobile oggetto della domanda nelle more della conclusione del procedimento ammnistrativo.
Tuttavia si deve distinguere: la giurisprudenza ha infatti individuato dei casi limite.
Ad esempio, Il TAR del Lazio (sent. n. 3614 del 3 marzo 2023) qualora il richiedente abbia rinunciato a una precedente domanda di condono al fine di far confluire la domanda in una nuova richiesta avente un oggetto più ampio.
In ipotesi di tal fatta il privato ha versato gli oneri concessori parametrandoli sul nuovo intervento che ricomprende anche quello inizialmente oggetto dell’istanza di condono con la conseguenza che, laddove l’Amministrazione non restituisse le somme versate in relazione all’istanza di condono, il privato si troverebbe a pagare due volte i medesimi oneri concessori con ingiustificato arricchimento dell’Amministrazione ai suoi danni.
Si tratta evidentemente come già accennato di un caso limite, capace comunque di aprire una breccia su di una prassi quella della non reversibilità degli oneri versati fino ad ora considerata insuperabile.
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