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Condono edilizio: quando il Comune non può annullarlo in autotutela

12
Feb, 2025

Una recente sentenza del Tar Lazio Roma (Tar Lazio, Sez. II Quater, sent. n. 2702/2025) accogliendo il ricorso proposto dal nostro studio legale, ha fatto il punto su una questione di non poco momento come il limite al potere della PA di ritirare in autotutela l’atto illegittimo (nel caso di specie un condono edilizio): Argomento che tra l’altro era già stato oggetto di trattazione in n questo blog

La vicenda

Nel caso di specie il ricorrente era acquirente di buona fede di un immobile condonato sulla base di false dichiarazioni del dante causa. Il Comune, rimasto ingiustificatamente inerte per più di tre lustri, ridestatosi improvvisamente aveva emanato, l’atto di annullamento in autotutela del condono precedentemente rilasciato. Da qui il ricorso al TAR per tutelare gli interessi dell’attuale proprietario

La sentenza

Ebbene, i giudici amministrativi, accogliendo il ricorso, si sono soffermati sui limiti temporali dell’esercizio del potere di autotutela statuendo che tale limite può essere superato solo quando l’atto è stato rilasciato grazie ad un comportamento del privato (nel caso di specie dichiarazioni false) che ha impedito alla PA di svolgere un preciso accertamento sulla spettanza del bene della vita.

Tuttavia, tale termine non può essere differito ad libitum dalla PA, tanto più come nel caso di specie che vede protagonista un soggetto che ha fatto legittimo affidamento su un determinato assetto quale quello divisato dal provvedimento di primo grado:

Infatti la sentenza afferma chiaramente che “Se, infatti, deve essere senz’altro condiviso il principio secondo cui l’avvenuta alienazione dell’immobile da parte di chi ha presentato l’istanza di condono non costituisce circostanza idonea ad escludere l’esercizio dell’autotutela (cfr. Cons. St., Sez. VI, 10 marzo 2023, n. 2564; cfr. anche T.A.R. Lazio, Sez. II stralcio, 10 dicembre 2024, n. 22338), deve però al tempo stesso attribuirsi rilevanza, nell’ambito di una valutazione complessiva della vicenda che tenga conto di tutti gli interessi coinvolti, alla condotta tenuta dall’Amministrazione nell’esercizio dei poteri di verifica dei presupposti e di eventuale conseguente annullamento d’ufficio del provvedimento favorevole”.

In estrema sintesi, il contegno del Comune che non ha attivato immediatamente il potere di autotutela una volta scoperto l’illecito non può ritenersi legittimo, perché violativo dell’affidamento ingenerato nel privato giacchè “l’art. 21-nonies, comma 2-bis, della legge n. 241 del 1990, non può essere interpretata nel senso di consentire, in contrasto con i principi di certezza del diritto e di stabilità delle posizioni giuridiche, un differimento del potere di autotutela secondo la volontà dell’Amministrazione”.

Questa decisione rappresenta un precedente importante per chi si trova in situazioni simili: i cittadini che hanno acquistato un immobile con un permesso di costruire valido possono opporsi a provvedimenti tardivi di autotutela, facendo valere il proprio diritto al legittimo affidamento.

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