Danno erariale e responsabilità medica: l’accordo transattivo non basta a provare la colpa del sanitario
Una recente sentenza della Corte dei conti ribadisce che solo la prova della colpa grave può portare alla condanna del medico.
Un accordo transattivo tra struttura sanitaria e paziente non basta, da solo, a provare la responsabilità per errore medico. Lo ha stabilito la Corte dei conti – Sezione giurisdizionale per la Calabria – con la sentenza n. 45 del 18 marzo 2025, chiarendo un principio fondamentale in materia di malasanità e danno erariale.
Il caso: risarcimento per presunti danni da parto
Il procedimento ha coinvolto un medico ginecologo e un’ostetrica, accusati dalla Procura contabile di aver causato un danno erariale indiretto a carico dell’Azienda sanitaria per cui lavoravano. Il danno derivava da un accordo transattivo firmato tra l’Azienda e i genitori di una neonata, affetta da una lesione (paralisi ostetrica del plesso brachiale C5-C6 destro) che, secondo l’accusa, sarebbe stata causata da manovre scorrette durante il parto.
I due sanitari non avevano partecipato alla stipula dell’accordo, che era stato raggiunto sulla base di una perizia medico-legale redatta dalla compagnia assicurativa della struttura ospedaliera. Tale accordo aveva evitato l’apertura di un giudizio civile per responsabilità medica.
La decisione della Corte dei conti
La Corte ha chiarito che, nonostante l’accordo transattivo possa rappresentare un indizio, non costituisce prova sufficiente per affermare la responsabilità professionale dei medici. In assenza di elementi concreti che dimostrino una condotta colposa o gravemente negligente, non può essere disposta la condanna al risarcimento del danno erariale.
In particolare:
- Non c’erano prove cliniche che la neonata fosse in una situazione di emergenza ostetrica (distocia della spalla);
- L’alto punteggio Apgar alla nascita escludeva una sofferenza neonatale grave;
- La responsabilità dei sanitari non può essere automaticamente desunta dal fatto che l’Azienda abbia scelto di risarcire i genitori.
L’accordo transattivo non prova la colpa medica
I giudici contabili hanno ribadito che un accordo transattivo, secondo quanto previsto dagli articoli 1372 e 1965 del Codice civile, rappresenta una scelta negoziale tra le parti e non contiene alcun accertamento formale di responsabilità. Di conseguenza, non può essere opposto a terzi, come i medici esclusi dalla transazione.
Per stabilire la responsabilità professionale sanitaria in sede contabile, è necessario accertare:
- L’illiceità della condotta;
- Il nesso di causa tra condotta e danno;
- La colpa grave del sanitario.
Assistenza legale in casi di malasanità
Se sei un medico coinvolto in procedimenti per danno erariale indiretto o responsabilità sanitaria, è fondamentale farti assistere da un avvocato esperto in diritto sanitario e contabile. Ogni caso va valutato con attenzione, alla luce delle prove e delle reali dinamiche dell’evento clinico.
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