La riforma della Corte dei conti: il Parere delle Sezioni Riunite della Corte dei conti sul DDL S. 1457
Le Sezioni Riunite della Corte dei conti, in sede consultiva, hanno esaminato il disegno di legge S. 1457, approvato dalla Camera il 9 aprile 2025, che introduce modifiche alla legge 14 gennaio 1994, n. 20, e attribuisce una delega al Governo in materia di funzioni della Corte dei conti e responsabilità amministrativa per danno erariale e hanno reso parere in merito
Quadro di riferimento e finalità della riforma
Il DDL si propone di rafforzare il principio del buon andamento della pubblica amministrazione, puntando su un incremento dell’efficienza della Corte dei conti. Tuttavia, il parere rileva che alcune scelte normative rischiano di produrre effetti contrari agli obiettivi dichiarati, incidendo in modo significativo sia sulle funzioni di controllo che su quelle giurisdizionali della Corte.
Le Sezioni Riunite sottolineano che, pur avendo il testo recepito alcune osservazioni avanzate nel precedente parere n. 3/2024/CONS, permangono profili critici non accolti e sono state introdotte ulteriori disposizioni di forte impatto sull’assetto e sull’operatività della Corte.
Profili di criticità costituzionale e finanziaria
Il parere richiama la necessità di un’attenta valutazione delle norme che incidono su profili di rango costituzionale, per evitare rischi di contenzioso che potrebbero compromettere l’effettivo perseguimento degli obiettivi di efficienza. Viene inoltre evidenziata la presenza di costi diretti e indiretti derivanti dai nuovi assetti organizzativi: minore capacità di riscossione dei crediti erariali, oneri per il contenzioso eventualmente spostato dinanzi al giudice ordinario, spese legali aggiuntive per amministrazioni e cittadini, costi per riorganizzazioni interne e soppressioni di uffici. Tutto ciò avviene senza una chiara valutazione tecnica sulla copertura finanziaria, in potenziale contrasto con l’art. 81 Cost.
Analisi delle principali modifiche normative
1. Definizione di colpa grave
Il DDL introduce una definizione legislativa di “colpa grave”, specificando che essa ricorre nei casi di “violazione manifesta delle norme di diritto applicabili”, “travisamento del fatto”, “affermazione di un fatto la cui esistenza è incontrastabilmente esclusa dagli atti” o “negazione di un fatto la cui esistenza risulta incontrastabilmente dagli atti”. Viene inoltre previsto che non costituisce colpa grave la violazione determinata dal riferimento a indirizzi giurisprudenziali prevalenti o a pareri di autorità competenti.
Il parere evidenzia che, sebbene la perimetrazione normativa della colpa grave risponda all’esigenza di superare l’incertezza interpretativa tra colpa lieve e grave, la formulazione adottata rischia di introdurre nuove incertezze. In particolare, il termine “incontrastabilità” non trova riscontro nella prassi giurisprudenziale e non è tecnicamente definito; il riferimento al “travisamento del fatto” appare di difficile applicazione in ambito amministrativo e più pertinente alla responsabilità civile dei magistrati, che ha fondamento costituzionale diverso rispetto a quella amministrativa.
Le Sezioni Riunite ritengono preferibile la definizione di colpa grave contenuta nel nuovo Codice dei contratti pubblici (art. 2, co. 3, d.lgs. 36/2023), che richiama le regole di prudenza, diligenza e perizia esigibili dall’agente pubblico. La coesistenza di due diverse definizioni di colpa grave nell’ordinamento (una generale e una specifica per i contratti pubblici) è ritenuta irragionevole e fonte di potenziali profili di illegittimità costituzionale.
2. Esclusione della responsabilità per colpa grave in caso di controllo preventivo
Il testo modifica l’art. 1 della legge n. 20/1994 prevedendo che la responsabilità per colpa grave sia esclusa quando il fatto dannoso trae origine da un atto sottoposto a controllo preventivo di legittimità, limitatamente agli atti che costituiscono il presupposto logico e giuridico dell’atto controllato.
Questa formulazione, accogliendo le osservazioni della Corte, restringe l’esenzione ai soli casi strettamente connessi al controllo esercitato, evitando una generalizzazione che avrebbe potuto compromettere la funzione preventiva e di tutela dell’erario.
3. Esclusione della responsabilità per colpa grave in materia tributaria
Il DDL introduce l’esclusione della responsabilità per colpa grave in caso di accertamento con adesione, accordi di mediazione, conciliazioni giudiziali e transazioni fiscali in materia tributaria. Tale previsione mira a garantire maggiore certezza agli operatori pubblici, ma il parere invita a monitorare gli effetti concreti di questa disposizione sull’efficacia dell’azione amministrativa e sulla tutela dell’interesse pubblico.
4. Delega al Governo per la riorganizzazione della Corte dei conti
Il disegno di legge attribuisce una delega al Governo per adottare disposizioni finalizzate a una maggiore efficienza dell’organizzazione della Corte dei conti. Tuttavia, il parere sottolinea come i principi della delega, se non correttamente attuati, potrebbero produrre effetti opposti, considerato che la Corte già opera con piena efficienza, come attestato dai dati ufficiali sulle attività giurisdizionali e di controllo.
Conclusioni e raccomandazioni
Le Sezioni Riunite, pur riconoscendo alcuni miglioramenti rispetto al testo originario, rilevano persistenti criticità sia sul piano tecnico che costituzionale. Si raccomanda una maggiore coerenza nella definizione di colpa grave, una valutazione più approfondita degli impatti organizzativi ed economici delle riforme e una particolare attenzione ai profili di legittimità costituzionale, per garantire la certezza del diritto e l’effettivo perseguimento degli obiettivi di efficienza e buon andamento della pubblica amministrazione.