SCIA attività commerciale: il Consiglio di Stato annulla il provvedimento del Comune adottato oltre il termine di 60 giorni
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8680/2025 della Sezione Quinta, ha annullato il provvedimento con cui un Comune del Veneto aveva richiesto misure conformative per un’attività commerciale di parrucchiera avviata mediante Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), confermando l’illegittimità dell’atto adottato oltre il termine perentorio di sessanta giorni previsto dall’art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990. La decisione, di rilevanza nazionale, ribadisce che i Comuni in tutta Italia conservano solo un potere residuale di autotutela dopo tale termine, subordinato ai presupposti dell’art. 21-nonies della medesima legge.
Il caso: SCIA commerciale in Veneto e contestazioni comunali
Un’operatrice aveva presentato SCIA commerciale per l’avvio di un’attività di parrucchiera in un locale situato nel centro storico di una Venezia, integrando successivamente la documentazione con una nuova planimetria che indicava i locali ripostiglio e spogliatoio richiesti dal regolamento comunale per le attività di acconciatore. A seguito di un sopralluogo effettuato dall’Azienda Sanitaria locale mesi dopo la presentazione della SCIA, è emerso che i locali destinati a ripostiglio e spogliatoio non erano accessibili direttamente dall’area di lavoro, essendo situati in una calle adiacente con accesso autonomo dall’esterno. Il Comune adottava quindi un provvedimento conformativo nel febbraio 2025, ben oltre i sessanta giorni dalla presentazione della SCIA e della relativa integrazione documentale avvenuta nel luglio 2024. Da qui il ricorso
Quando il provvedimento inibitorio del Comune è illegittimo?
Il provvedimento inibitorio è illegittimo quando viene adottato oltre il termine perentorio di 60 giorni dal ricevimento della SCIA o della documentazione integrativa, come previsto dall’art. 19, comma 3, della legge n. 241 del 1990, norma applicabile uniformemente in tutta Italia. Le amministrazioni comunali, da Roma a Milano, da Napoli a Venezia, devono rispettare tale termine per adottare provvedimenti di divieto di prosecuzione dell’attività in caso di carenza dei requisiti. Il controllo del contenuto della SCIA e l’accertamento dell’eventuale carenza dei requisiti devono essere effettuati entro sessanta giorni, anche quando si constati la presenza di attestazioni non veritiere.
I Comuni possono ancora intervenire dopo i 60 giorni?
Sì, ma solo nel rispetto dei limiti dell’autotutela amministrativa previsti dalla legge n. 241 del 1990, applicabile uniformemente in tutto il territorio nazionale. Decorso il termine di sessanta giorni, i Comuni (sia a Roma che in qualsiasi altra città italiana) conservano un potere residuale subordinato ai presupposti dell’annullamento d’ufficio disciplinato dall’art. 21 nonies. L’amministrazione deve non solo dimostrare una ragione di illegittimità, ma anche valutare gli interessi in conflitto e provare l’esistenza di un interesse pubblico concreto e attuale. Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha ritenuto illegittimo il provvedimento proprio perché adottato quando il termine perentorio era ormai decorso.
I requisiti strutturali delle attività commerciali: quando il collegamento diretto non è obbligatorio
Il Consiglio di Stato ha chiarito l’interpretazione dei regolamenti comunali relativi ai requisiti igienico-sanitari per le attività di acconciatore, fornendo un principio applicabile ai regolamenti adottati dai Comuni in tutta Italia. La norma prevede che, in aggiunta all’area di lavoro, siano presenti uno spazio per l’attesa della clientela, un bagno con antibagno, uno spogliatoio per gli operatori e un locale ripostiglio. Secondo i giudici, mentre è necessario che lo spazio per la clientela, il bagno e l’antibagno siano direttamente accessibili dall’area di lavoro, per il ripostiglio e lo spogliatoio (riservati al personale) è sufficiente che siano facilmente accessibili e ubicati nelle immediate adiacenze del locale, anche senza collegamento diretto. Questo principio di ragionevolezza e proporzionalità nell’applicazione delle norme regolamentari può essere invocato dagli operatori economici in tutta Italia.
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