Danno erariale da responsabilità medica: la decisione n. 232/2026 della Corte dei conti Lazio sul primario ospedaliero
Quando un errore medico si traduce nella morte di un paziente, il problema non si esaurisce nel giudizio civile tra familiari e struttura sanitaria. In presenza di un esborso significativo da parte dell’ASL, entra in gioco anche la Corte dei conti, che può chiedere al sanitario dipendente pubblico di restituire personalmente una quota del risarcimento.
Con la sentenza n. 232/2026, la Sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei conti ha condannato un primario ospedaliero a rimborsare due terzi delle somme pagate dall’ASL a seguito di una transazione con i familiari di un paziente deceduto dopo un intervento chirurgico ritenuto non necessario e controindicato. La decisione offre indicazioni importanti su quando la colpa professionale si trasforma in responsabilità erariale, su come si calcola la prescrizione e su quali limiti incontra il regresso dell’amministrazione.
Indice dei contenuti
- 1 I fatti essenziali: intervento chirurgico su paziente ad alto rischio e decesso post‑operatorio
- 2 Dal tribunale civile alla Corte dei conti: perché si parla di danno erariale indiretto
- 3 Le difese del primario: Gelli‑Bianco, prescrizione, nesso causale e colpa grave
- 4 La posizione della Corte dei conti Lazio su prescrizione e legge Gelli‑Bianco
- 5 Colpa grave del medico: non è solo un errore di valutazione
- 6 Quanto paga il primario? Il criterio dei due terzi
- 7 Impatti pratici per medici, primari e aziende sanitarie
I fatti essenziali: intervento chirurgico su paziente ad alto rischio e decesso post‑operatorio
La vicenda prende avvio da un intervento di plastica addominale per correzione di un difetto di parete (laparocele), eseguito in elezione su un paziente ricoverato in una struttura ospedaliera del Servizio sanitario regionale del Lazio.
Il paziente presentava un quadro clinico complesso: obesità importante, cardiopatia ischemica, diabete e pregressi interventi addominali. Nonostante l’assenza di urgenza e di sintomi gravi riferibili al difetto di parete, viene deciso e programmato un intervento chirurgico che, nel decorso post‑operatorio, sfocia in complicanze rilevanti (sepsi, infarto del miocardio) e infine nel decesso del paziente.
I familiari, assistiti da propri consulenti, avviano un contenzioso: prima con richieste stragiudiziali di risarcimento, poi con un giudizio civile nei confronti dell’ASL e del chirurgo. Nel corso del processo, una consulenza tecnica d’ufficio (CTU) conclude che l’intervento era “non solo non indicato, ma addirittura controindicato” rispetto alle condizioni cliniche del paziente e alle alternative terapeutiche praticabili.
Il Tribunale invita le parti a valutare una conciliazione, i familiari riducono la loro pretesa e l’ASL accetta una transazione per circa 249.000 euro. Proprio questo pagamento, segnalato alla procura contabile ai sensi del Codice di giustizia contabile, diventa il presupposto del successivo giudizio davanti alla Corte dei conti.
Dal tribunale civile alla Corte dei conti: perché si parla di danno erariale indiretto
Quando una struttura sanitaria pubblica paga un risarcimento per responsabilità medica, la somma versata rappresenta una diminuzione del patrimonio pubblico. In termini tecnici, si parla di danno erariale indiretto: l’ente paga per un illecito commesso nei confronti di un terzo (il paziente), ma poi può rivalersi sul dipendente ritenuto responsabile, nei limiti della colpa grave e del suo apporto causale.
L’argomento è stato trattato, sotto un diverso angolo visuale, in un altro articolo del blog.
La Procura regionale della Corte dei conti Lazio, ricevuta la segnalazione dall’ASL, avvia un’istruttoria, acquisisce gli atti del giudizio civile e affida a un collegio medico‑legale interno una nuova valutazione della vicenda. Anche questa consulenza conferma un quadro molto critico: l’intervento su quel paziente, in quel momento e in quelle condizioni, è ritenuto non giustificato dal punto di vista clinico, con un livello di rischio sproporzionato rispetto ai benefici attesi.
Ritenendo che l’esborso dell’ASL sia direttamente riconducibile alle scelte del primario, la Procura cita in giudizio il medico davanti alla Corte dei conti, chiedendone la condanna al rimborso integrale della somma pagata ai familiari.
Le difese del primario: Gelli‑Bianco, prescrizione, nesso causale e colpa grave
Nel giudizio contabile, il medico convenuto solleva una serie di eccezioni e argomenti difensivi:
- Legge Gelli‑Bianco e decadenza Viene sostenuto che la legge n. 24/2017 (Gelli‑Bianco), entrata in vigore prima dell’introduzione dell’azione civile, avrebbe introdotto termini e condizioni per l’azione di rivalsa tali da precludere, di riflesso, anche l’azione erariale. In particolare, si contesta il mancato rispetto degli obblighi di comunicazione al sanitario sull’instaurazione del giudizio civile.
- Prescrizione dell’azione erariale Si afferma che il termine di prescrizione non debba decorrere dal pagamento della transazione, ma dal momento in cui l’ASL avrebbe potuto agire in regresso nel giudizio civile, con conseguente tardività dell’azione proposta anni dopo.
- Nesso causale e colpa grave Nel merito, si contesta la ricostruzione del nesso di causa tra scelta terapeutica ed evento letale, accusando le consulenze di aver applicato un ragionamento “post hoc, ergo propter hoc”. Il medico richiama la lunga relazione di fiducia con il paziente e sostiene che la decisione chirurgica mirasse a prevenire situazioni future potenzialmente più gravi.
- Riduzione del quantum per concorso della struttura In via subordinata, viene chiesto di tener conto del concorso dell’ASL, per le modalità di raccolta del consenso informato e per la gestione assicurativa, applicando i principi civilistici sul concorso tra coobbligati per limitare l’importo a carico del primario.
La posizione della Corte dei conti Lazio su prescrizione e legge Gelli‑Bianco
La sentenza affronta dapprima i profili preliminari, respingendo sia l’eccezione di prescrizione sia l’invocazione della legge Gelli‑Bianco come causa di inammissibilità.
Quando inizia a decorrere la prescrizione del danno erariale
Secondo la Corte, nei casi di danno erariale indiretto il diritto al regresso sorge e diventa esigibile nel momento in cui l’ente pubblico paga il risarcimento al terzo. È in quell’istante che si verifica la deminutio patrimonii e che il credito di regresso sostituisce, sul piano interno, il debito verso il danneggiato.
Nel caso concreto, il pagamento della transazione è avvenuto nel 2021, mentre l’azione erariale è stata avviata nel 2025: il termine di prescrizione non era dunque decorso.
Perché la legge Gelli‑Bianco non blocca l’azione erariale
Quanto all’impatto della legge n. 24/2017, la sentenza ribadisce un principio oggi consolidato: le norme che limitano il regresso della struttura e dell’assicuratore hanno natura sostanziale e non possono essere applicate retroattivamente a condotte e danni anteriori alla loro entrata in vigore.
Poiché l’intervento chirurgico, il decorso post‑operatorio e il decesso risalgono a molti anni prima della legge Gelli‑Bianco, i giudici ritengono che l’azione erariale debba essere valutata alla luce della disciplina generale della responsabilità amministrativa, non delle nuove regole di rivalsa introdotte per la responsabilità sanitaria.
Nesso causale: perché l’intervento è considerato controindicato
Sul piano del merito, la Corte dei conti Lazio ricostruisce il nesso causale tra condotta del primario ed evento dannoso, valorizzando il materiale peritale acquisito in sede civile, le valutazioni interne dell’ASL e la consulenza collegiale disposta nel procedimento contabile.
Tre sono i profili ritenuti decisivi:
- Scelta chirurgica in elezione su paziente ad altissimo rischio Il difetto di parete addominale risultava, nella ricostruzione peritale, sostanzialmente asintomatico e non tale da giustificare un intervento in elezione su un paziente affetto da obesità, cardiopatia ischemica, diabete e pregressi interventi addominali.
- Mancanza di aggiornamento diagnostico Non risultavano eseguiti esami strumentali recenti (ecografia, TC) per valutare in modo attuale le condizioni dell’addome e le difficoltà prevedibili dell’intervento, nonostante la storia chirurgica complessa del paziente.
- Durata eccezionalmente lunga dell’operazione L’intervento, normalmente di breve durata, si è protratto per molte ore, con ampia viscerolisi su aderenze complesse, sottoponendo il paziente a uno stress chirurgico e anestesiologico molto superiore al previsto.
Secondo la Corte, queste scelte e omissioni hanno determinato un aumento rilevante del rischio di complicanze letali; alla luce del criterio probatorio civilistico del “più probabile che non”, il nesso causale risulta quindi provato.
Colpa grave del medico: non è solo un errore di valutazione
Accertato il nesso causale, la Corte affronta il tema centrale della responsabilità amministrativa: la colpa grave.
La sentenza sottolinea che, in assenza di urgenza e di un rischio concreto e immediato per la vita del paziente, l’intervento avrebbe dovuto essere rinviato o comunque preceduto da approfondimenti diagnostici più puntuali. La decisione di operare in quelle condizioni viene qualificata come gravemente imprudente e non riconducibile al normale margine di discrezionalità clinica.
Il primario, inoltre, non era un medico “qualsiasi”: era il punto di riferimento del paziente da anni e rivestiva un ruolo di responsabilità apicale nella struttura, elementi che, secondo la Corte, rafforzano l’aspettativa di attenzione e prudenza.
Quanto paga il primario? Il criterio dei due terzi
Pur riconoscendo l’esistenza del danno erariale e la responsabilità del medico, la Corte non accoglie integralmente la domanda della Procura sul quantum.
La sentenza prende atto che il danno deriva da un insieme di condotte:
- la scelta terapeutica, attribuita in modo prevalente al primario;
- la gestione del consenso informato, materialmente svolta da un altro medico della struttura;
- il difetto di vigilanza complessiva sull’adeguatezza del quadro diagnostico pre‑operatorio.
Applicando per analogia i principi civilistici sul concorso tra coobbligati, i giudici stimano il contributo causale del primario in due terzi del danno complessivo, e quello dell’organizzazione nel residuo terzo.
Il medico viene quindi condannato a risarcire all’ASL una somma pari ai due terzi della transazione versata ai familiari, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali, con recupero da effettuarsi secondo le modalità previste dal Codice di giustizia contabile.
Impatti pratici per medici, primari e aziende sanitarie
La sentenza n. 232/2026 è particolarmente rilevante per:
- Medici ospedalieri e primari Conferma che, nei casi di grave errore medico, la responsabilità non si ferma al giudizio civile: la Corte dei conti può chiedere al professionista di rimborsare una parte significativa del risarcimento pagato dall’ente, quando ricorrono nesso causale e colpa grave.
- Direzioni generali, direzioni sanitarie, risk manager Evidenzia la necessità di strutturare protocolli chiari per la valutazione delle indicazioni chirurgiche in pazienti ad alto rischio, per la gestione del consenso informato e per la documentazione del percorso decisionale.
- ASL e aziende ospedaliere pubbliche Ricorda che l’obbligo di segnalare i sinistri e gli esborsi risarcitori alla Corte dei conti non è solo un adempimento formale: può sfociare in giudizi erariali complessi, in cui è fondamentale arrivare preparati sul piano dei fatti e delle strategie difensive.
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In queste situazioni, il modo in cui vengono ricostruiti i fatti, utilizzate le consulenze medico‑legali e impostati i rapporti tra giudizio civile, assicurazione e procedimento contabile può fare la differenza tra una condanna piena, una condanna ridotta o l’esclusione di responsabilità. Lo Studio Legale Torchia, con sede a Roma, offre assistenza dedicata a medici, dirigenti sanitari e aziende sanitarie pubbliche in materia di responsabilità sanitaria e danno erariale, dalla fase istruttoria alla difesa tecnica in giudizio.