DAZN: mezzo milione di multa dall’Antitrust

Nel Bollettino settimanale n. 12/2019, l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha adottato un provvedimento sanzionatorio nei confronti di DAZN, per due  distinte  condotte  poste  in  essere  nei confronti dei potenziali nuovi clienti

Il provvedimento da ultimo adottato si inserisce nel più ampio scenario di contestazioni mosse nei confronti degli operatoti televisivi e via web del calcio, già sanzionati per aver posto in essere condotte ritenute contrarie al canone della correttezza commerciale nei confronti dei consumatori.

Con quest’ultima decisione, l’Antitrust ha sanzionato:

–      l’utilizzo nell’attività promozionale dell’offerta relativa alle partite di serie A  e  B  per  la  stagione  2018/19,  uno spot attraverso  cui  è  stata  enfatizzata  la  possibilità  di  fruizione  del  servizio DAZN ovunque i  consumatori  si  trovino,  senza  fare  alcun riferimento  a limitazioni  tecniche tali da renderne difficoltosa o addirittura impedirne la fruizione.

–      La pratica posta in essere da DAZN, che ha adottato,  sul  suo sito,  una  modalità  di  adesione  al  servizio  in  cui  veniva  prospettata  la  fruizione  di  un mese  di  prova  gratuito  e  veniva  fatto  esplicito  riferimento  all’assenza  di  contratto (“Non c’è contratto, potrai disdire ogni mese”). Ed invece la fornitura dei dati richiesti per la creazione di un account ed invece,  in  assenza  di  disdetta,  il decorso del mese in questione avrebbe  implicato  l’addebito automatico dei costi mensili

In corso di istruttoria, DAZN ha riconosciuto che i limiti strutturali della rete a  banda  larga  italiana hanno inciso significativamente sulla operatività di DAZN in Italia. Dunque, la reclame “quando vuoi, dove vuoi” è stata considerata ingannevole dall’Antitrust (e, d’altronde, non è la prima volta che il sistema DAZN “scricchiola”).

L’Autorità garante ha anche riconosciuto esservi stata  una  ulteriore violazione  dell’art.  21  del  Codice  del Consumo, nella parte in cui DAZN ha invitato il consumatore a  registrarsi  per il mese di prova gratuito, senza che  gli  venisse  comunicato  esplicitamente  che  tale azione,  di  fatto,  comportava  la  sottoscrizione dell’abbonamento, con addebiti  mensili dopo il primo  mese.



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