Nel Bollettino settimanale n. 12/2019, l’Autorità garante per la concorrenza ed il mercato ha adottato un provvedimento sanzionatorio nei confronti di DAZN, per due distinte condotte poste in essere nei confronti dei potenziali nuovi clienti
Il provvedimento da ultimo adottato si inserisce nel più ampio scenario di contestazioni mosse nei confronti degli operatoti televisivi e via web del calcio, già sanzionati per aver posto in essere condotte ritenute contrarie al canone della correttezza commerciale nei confronti dei consumatori.
Con quest’ultima decisione, l’Antitrust ha sanzionato:
– l’utilizzo nell’attività promozionale dell’offerta relativa alle partite di serie A e B per la stagione 2018/19, uno spot attraverso cui è stata enfatizzata la possibilità di fruizione del servizio DAZN ovunque i consumatori si trovino, senza fare alcun riferimento a limitazioni tecniche tali da renderne difficoltosa o addirittura impedirne la fruizione.
– La pratica posta in essere da DAZN, che ha adottato, sul suo sito, una modalità di adesione al servizio in cui veniva prospettata la fruizione di un mese di prova gratuito e veniva fatto esplicito riferimento all’assenza di contratto (“Non c’è contratto, potrai disdire ogni mese”). Ed invece la fornitura dei dati richiesti per la creazione di un account ed invece, in assenza di disdetta, il decorso del mese in questione avrebbe implicato l’addebito automatico dei costi mensili
In corso di istruttoria, DAZN ha riconosciuto che i limiti strutturali della rete a banda larga italiana hanno inciso significativamente sulla operatività di DAZN in Italia. Dunque, la reclame “quando vuoi, dove vuoi” è stata considerata ingannevole dall’Antitrust (e, d’altronde, non è la prima volta che il sistema DAZN “scricchiola”).
L’Autorità garante ha anche riconosciuto esservi stata una ulteriore violazione dell’art. 21 del Codice del Consumo, nella parte in cui DAZN ha invitato il consumatore a registrarsi per il mese di prova gratuito, senza che gli venisse comunicato esplicitamente che tale azione, di fatto, comportava la sottoscrizione dell’abbonamento, con addebiti mensili dopo il primo mese.
