Le (diverse) posizioni dei Tar sulle proroghe delle concessioni demaniali marittime

Come è noto con l’art. 1, commi 682 e 683, L. n. 145/2018 è stata disposta l’ulteriore proroga delle concessioni demaniali in vigore fino al 31 dicembre 2033.

Tale disposizione, in assenza del più volte auspicato riordino della materia, ha suscitato non poche perplessità fra gli addetti ai lavori in particolare fra le amministrazioni che si sono letteralmente trovate fra l’incudine della normativa statale e il martello delle direttive comunitaria.

Ad ogni modo alle diverse posizioni adottate dalle PPAA hanno naturalmente fatto seguito non pochi ricorsi rispetto ai quali la giurisprudenza amministrativa non riesce ancora ad attestarsi su posizioni omogenee.

Ad esempio il Tar di Salerno (sent. 265/2021) ha stabilito che la normativa sulle proroghe deve essere disapplicato perché rievoca norme nazionali già dichiarate in contrasto con l’ordinamento euro-unitario dalla Corte di Giustizia in quanto confliggono con i principi sanciti dall’art. 12, Direttiva 2006/123 (cd “Bolkestein”), che richiede una procedura di selezione tra i candidati potenziali che presenti garanzie di imparzialità e di trasparenza e preveda un’adeguata pubblicità dell’avvio della procedura e del suo svolgimento e completamento.

La stessa posizione ha assunto il Tar Veneto (sent. n. 218/2020)  in relazione  al  comma 682 della L. n. 145/2018 che consente la proroga automatica delle concessioni.

 Rifacendosi a Consiglio di Stato n. 7874/2019 (https://www.studiolegaletorchiaroma.it/2019/12/10/la-risposta-del-consiglio-di-stato-alla-proroga-delle-concessioni-demaniali-marittime-fino-al-2033 ), ha in particolare ritenuto che la non applicazione della disposizione interna contrastante con l’ordinamento comunitario costituisce un potere-dovere per il giudice, che opera anche d’ufficio, al fine di assicurare la piena applicazione delle norme comunitarie, aventi un rango preminente rispetto a quelle dei singoli Stati membri.

Una linea ermeneutica totalmente opposta è stata invece sposata dal Tar Puglia Lecce (sent.1321/2020) che in estrema sintesi ha argomentato l’assenza in capo al dirigente comunale del potere di disapplicazione della norma statale anche se in contrasto con quella eurounitaria, essendo questa una prerogativa propria del giudice. Su quest’ultima vicenda si è recentissimamente espresso anche il Consiglio di Stato (ord. nn. 643-644-645/2021) che non ha ritenuto assistita da un apprezzabile profilo di periculum in mora l’istanza cautelare dispiegata dalla AC, confermando per il momento la sentenza di primo grado senza tuttavia entrare nel merito dell’impianto normativo delle proroghe

Va infine da segnalarsi, da ultimo, anche la presa di posizione del TAR Abruzzo (sent. 40/2021) che ritorna sulla illegittimità delle proroghe argomentando in ordine al contrasto con i principi eurounitari.

Che dire? Habent sua sidera lites

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