Agrivoltaico e VIA: le direttive del TAR Sicilia su dinieghi e criticità dei progetti
In questo articolo pubblicato dal blog dello Studio Legale Torchia analizziamo una recente sentenza del TAR Sicilia (Tar Sicilia Catania n. 1790/2026) su un progetto di impianto agrivoltaico sottoposto a Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) regionale.
Il Tribunale ha confermato il diniego di VIA nonostante le censure della società proponente su preavviso di rigetto, motivazione dell’ARTA e valutazione delle criticità tecniche da parte della Commissione Tecnica.
L’obiettivo è capire quali errori procedurali e documentali hanno pesato sul provvedimento negativo e quali indicazioni operative ne derivano per imprese e operatori che investono in impianti agrivoltaici.
Indice dei contenuti
- 1 Quando la VIA può essere negativa senza preavviso di rigetto
- 2 VIA regionale, regime transitorio e agrivoltaico oltre 10 MW
- 3 Le criticità decisive: terre e rocce da scavo, superfici, rischio contaminazione, connessione
- 4 Atto plurimotivato: perché basta una motivazione legittima
- 5 Cosa cambia per chi progetta impianti agrivoltaici
- 6 Il ruolo dello Studio Legale Torchia nei procedimenti VIA agrivoltaici
Quando la VIA può essere negativa senza preavviso di rigetto
Uno dei motivi principali riguardava la mancata comunicazione del preavviso di rigetto ex art. 10‑bis l. 241/1990. Il TAR ha chiarito che, per determinate categorie di procedimenti VIA, l’art. 6, comma 10 bis, del d.lgs. 152/2006 esclude espressamente l’applicazione del preavviso di rigetto, in particolare per i progetti elencati negli allegati II, II‑bis, III e IV (fra cui gli impianti fotovoltaici/agrivoltaici di grande potenza).
Nel caso concreto, il progetto rientrava in queste ipotesi, per cui la VIA negativa è stata ritenuta legittima anche senza 10 bis, applicando il principio tempus regit actum e la disciplina vigente al momento degli atti.
VIA regionale, regime transitorio e agrivoltaico oltre 10 MW
La sentenza affronta anche il tema del riparto di competenze tra Stato e Regioni per gli impianti oltre 10 MW. Pur trattandosi di un progetto astrattamente di competenza statale (per potenza e allegati), il TAR ha ricordato che il legislatore ha previsto un regime transitorio: i progetti presentati alle Regioni prima di una certa data restano in capo alle Regioni, anche se nel frattempo sono cambiate le regole generali sul riparto.
Di conseguenza, nel caso esaminato la VIA regionale era legittimamente competente, ma doveva comunque applicare gli allegati del d.lgs. 152/2006 che giustificano l’esclusione del preavviso di rigetto. Motivazione per relationem e ruolo della Commissione Tecnica
La società contestava che l’ARTA avesse motivato il diniego limitandosi a recepire il parere istruttorio conclusivo della Commissione Tecnica, senza autonoma valutazione.
Il TAR ha ribadito che, in materia di VIA, è ammissibile la motivazione per relationem al parere tecnico, purché questo sia puntuale e coerente e il richiamo non sia meramente formale.
Nel caso concreto, il parere della CTS conteneva una analisi dettagliata degli impatti ambientali, paesaggistici e territoriali; il richiamo dell’ARTA a tale parere è stato quindi ritenuto idoneo a soddisfare l’onere motivazionale previsto dalla normativa ambientale.
Le criticità decisive: terre e rocce da scavo, superfici, rischio contaminazione, connessione
Il TAR ha ritenuto decisive alcune criticità tecniche individuate dalla CTS (in particolare le n. 13, 15, 31 e 39):
- insufficienza del Piano di Utilizzo delle Terre e Rocce da Scavo, rispetto al d.P.R. 120/2017;
- mancata chiara quantificazione delle superfici occupate dall’impianto e dalle opere di mitigazione rispetto alla superficie complessiva;
- assenza di un piano di prevenzione del rischio di contaminazione di suolo, sottosuolo e acque nelle fasi di cantiere, esercizio e dismissione;
- modifica dell’area di connessione alla rete elettrica, non adeguatamente valutata per gli effetti ambientali.
Su questi punti, la società si è limitata a rinviare genericamente alla documentazione depositata, senza confutare in modo specifico le valutazioni della CTS; il TAR ha richiamato la giurisprudenza che considera inammissibili i motivi per relationem nel processo amministrativo, perché rendono opaco il thema decidendum e il contraddittorio.
Atto plurimotivato: perché basta una motivazione legittima
Il provvedimento di VIA negativa è stato qualificato come plurimotivato: sorretto, cioè, da più motivazioni autonome. Il TAR ha applicato il principio secondo cui la legittimità anche di una sola motivazione è sufficiente a mantenere in piedi l’intero atto, rendendo irrilevanti le censure su altre motivazioni eventualmente viziate.
Poiché le criticità nn. 13, 15, 31 e 39 sono state ritenute non superate e adeguatamente motivate, il ricorso è stato rigettato e le ulteriori doglianze (ad esempio sulla valutazione cumulativa e sul PIC) sono state considerate inammissibili o comunque non decisive.
Cosa cambia per chi progetta impianti agrivoltaici
La sentenza offre alcuni insegnamenti operativi per imprese e operatori del settore:
- la documentazione tecnica deve essere completa e coerente sin dall’inizio (SIA, piani terre e rocce da scavo, piani di rischio, layout e superfici), perché non tutte le criticità sono sanabili in corso d’istruttoria;
- le controdeduzioni alle osservazioni della CTS devono essere puntuali: non basta rinviare ad allegati o fascicoli, occorre spiegare perché la valutazione è errata o incompleta;
- è essenziale pianificare la strategia documentale e difensiva tenendo conto dei tempi rigidi del PAUR e della possibilità che il diniego sia sorretto da più motivazioni autonome.
Per chi si occupa di impianti FER, questo articolo può essere utilmente letto insieme al contributo già pubblicato sul blog dedicato a come i Comuni devono gestire le istanze per impianti a fonti rinnovabili per evitare silenzio‑assenso o annullamenti al TAR e all’approfondimento su fotovoltaico a terra, agrivoltaico e biomasse: cosa puoi fare quando il Comune blocca il tuo impianto, così da avere una visione completa sia dal lato dei proponenti che da quello delle amministrazioni.
Il ruolo dello Studio Legale Torchia nei procedimenti VIA agrivoltaici
Lo Studio Legale Torchia assiste imprese e operatori che investono in impianti agrivoltaici e fotovoltaici, curando sia la fase procedimentale sia quella contenziosa. In particolare, lo studio può:
- coordinare con i tecnici la predisposizione della documentazione per VIA, PAUR e autorizzazione unica;
- assistere nella gestione dei rapporti con ARPA/ARTA, Commissioni Tecniche e amministrazioni regionali;
- valutare se, a fronte di un diniego di VIA, esistano profili di illegittimità da far valere davanti al TAR o se sia più opportuno ricalibrare il progetto.
Se stai progettando un impianto agrivoltaico o hai ricevuto un diniego di VIA, puoi rivolgerti allo Studio Legale Torchia per una analisi preventiva del caso e per individuare la strategia più adatta alla tua iniziativa. CONTATTA LO STUDIO