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Aree idonee impianti FER: il Consiglio di Stato allarga le maglie per il fotovoltaico a terra

27
Ago, 2026

Una recente sentenza della Quarta Sezione del Consiglio di Stato (11 febbraio 2026, n. 1099) risolve un contrasto interpretativo molto concreto per chi sviluppa impianti fotovoltaici a terra: la lettera c quater dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021 è un criterio di idoneità dell’area autonomo, non subordinato al rispetto dei requisiti più stringenti della lettera c ter.

Una decisione che, letta insieme a due pronunce coeve (la sentenza della Corte Costituzionale n. 134/2025 e un’altra decisione della stessa Sezione, la n. 1208/2026), consolida un principio di fondo: il “no” dell’amministrazione a un impianto FER non può mai essere automatico, ma richiede sempre un’istruttoria puntuale e una motivazione rafforzata.

In questo articolo analizzo la novità più rilevante e il suo collegamento con gli orientamenti che avevamo già anticipato nella nostra guida completa sulle aree idonee per impianti FER.

Il caso: una PAS fotovoltaica annullata in autotutela dal Comune

Una società operante nel settore delle rinnovabili aveva presentato una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) per un impianto fotovoltaico a terra, ritenendo l’area idonea ai sensi della lett. c quater, in quanto priva di vincoli paesaggistici e situata oltre 500 metri da beni tutelati. Decorso il termine per l’esercizio dei poteri inibitori, il titolo si era perfezionato per silenzio-assenso.

Il Comune, tuttavia, aveva annullato in autotutela il titolo, sostenendo che l’area dovesse rispettare anche il requisito della lett. c ter n. 1 (distanza massima di 500 metri da zone produttive) — requisito che, in questo caso, non era soddisfatto. Il TAR Lombardia aveva confermato la lettura del Comune, ritenendo che l’inciso “fatto salvo quanto previsto alle lettere a), b), c), c-bis) e c-ter)”, contenuto nella c-quater, imponesse una lettura cumulativa e non alternativa dei due criteri.

La decisione del Consiglio di Stato: la c quater è una clausola di chiusura generale

Il Consiglio di Stato ha riformato la sentenza di primo grado, accogliendo integralmente la tesi della società ricorrente. Il punto centrale della motivazione è che le fattispecie elencate dalle lettere da a) a c ter) riguardano tutte aree già compromesse da trasformazioni antropiche (siti con impianti energetici preesistenti, aree bonificate, cave e miniere cessate, aree ferroviarie o autostradali, aree agricole prossime a insediamenti produttivi): situazioni in cui, per le loro caratteristiche di fatto, l’interesse paesaggistico è già recessivo.

La lettera c quater, introdotta successivamente dal d.l. n. 50/2022 proprio per “individuare ulteriori aree idonee”, opera invece come clausola di chiusura generale e residuale: esclude solo le aree soggette a vincolo paesaggistico o comprese nelle relative fasce di rispetto, senza richiedere il concorso dei criteri più specifici delle lettere precedenti. Applicare cumulativamente i due criteri, secondo il Collegio, avrebbe l’effetto irragionevole di restringere proprio la disposizione che il legislatore aveva introdotto per ampliare il catalogo delle aree idonee, in contrasto con il “trend comunitario e nazionale d’incentivazione delle energie rinnovabili”.

Come già evidenziato nel nostro contributo su come i Comuni devono gestire le istanze FER per evitare annullamenti al TAR, i tentativi delle amministrazioni locali di irrigidire l’interpretazione delle norme sulle aree idonee sono un terreno di scontro sempre più frequente, e non sempre a torto o a ragione di una delle due parti in causa.

Un passaggio della sentenza merita di essere riportato testualmente, perché riassume un principio di portata generale, richiamando espressamente il precedente della Corte Costituzionale: “la tipizzazione ex lege, come area ‘idonea’ o ‘non idonea’ funge da linea di indirizzo non vincolante, superabile attraverso una motivazione rafforzata idonea a valorizzare i dati di contesto” (il Collegio cita in proposito Corte Cost., 28 luglio 2025, n. 134).

Il collegamento con la Corte Costituzionale n. 134/2025

Non è un richiamo casuale. Con la sentenza n. 134/2025, la Consulta aveva già dichiarato illegittima una norma della Regione Calabria che vietava in modo assoluto l’installazione di impianti a biomassa nei parchi naturali, chiarendo che la qualifica di “area non idonea” non equivale a un divieto aprioristico, ma impone solo un onere istruttorio e motivazionale più intenso in capo all’amministrazione che intenda negare l’autorizzazione.

Il Consiglio di Stato applica ora lo stesso principio in chiave inversa e complementare: se la classificazione di “non idoneità” non blocca automaticamente un progetto, allo stesso modo la classificazione di “idoneità” ai sensi della c quater non può essere svuotata da un’interpretazione cumulativa dei requisiti che il legislatore ha voluto tenere distinti. In entrambi i casi, il baricentro decisionale si sposta dalla rigidità della classificazione normativa alla qualità dell’istruttoria condotta caso per caso.

Il terzo tassello: l’interesse pubblico prevalente e il divieto di “interessi tiranni”

A completare il quadro si aggiunge una terza pronuncia della stessa Sezione, la sentenza n. 1208/2026 del 16 febbraio 2026, relativa a un impianto agrivoltaico “non a terra” da circa 5,25 MW, progettato su un’area agricola di 11 ettari nel territorio di Brindisi, con moduli elevati da terra (altezza media di 2,63 m) e la conservazione a fini colturali di quasi l’80% della superficie complessiva.

La Provincia di Brindisi aveva negato la VIA e il PAUR sulla base di più pareri: l’ARPA aveva lamentato un “impatto cumulativo” e la perdita di suolo; il servizio paesaggio della Regione Puglia aveva richiamato la vicinanza a corsi d’acqua e a masserie storiche; il Comune aveva sostenuto che l’impianto non fosse qualificabile come “agrivoltaico”.

Il TAR Puglia aveva respinto il ricorso della società proponente, ma il Consiglio di Stato ha integralmente riformato quella decisione, annullando per difetto di istruttoria e di motivazione tutti gli atti del procedimento. In particolare, i giudici hanno rilevato che:

  • l’indice di “pressione cumulativa” utilizzato dall’ARPA era già stato escluso dalla stessa Sezione come inapplicabile agli impianti agrivoltaici (precedente n. 8258/2023);
  • nessun parere aveva spiegato perché la conservazione di quasi l’80% della superficie a fini colturali — l’elemento tecnico distintivo dell’agrivoltaico — non fosse stata considerata;
  • il parere paesaggistico citava masserie storiche senza indicarne la distanza reale dall’impianto (che nel caso concreto variava da 890 a quasi 3.000 metri) né la loro effettiva visibilità;
  • l’affermazione del Comune secondo cui l’impianto non fosse “agrivoltaico” era apodittica, priva di riscontro nella relazione agronomica in atti.

Nel disporre come l’amministrazione dovrà motivare in sede di riedizione del potere, il Consiglio di Stato ha ribadito che l’area era già qualificata come idonea ai sensi della lettera c-quater e che la produzione di energia da fonti rinnovabili rappresenta, per presunzione iuris tantum*, un interesse pubblico prevalente, richiamando esplicitamente il principio, già affermato in un precedente della stessa Sezione (n. 6434/2025), per cui non possono legittimarsi “interessi tiranni” capaci di prevalere automaticamente su altri interessi meritevoli di pari considerazione.

Anche in materia di agrivoltaico, del resto, le criticità paesaggistiche vanno sempre dimostrate con riferimento al progetto specifico, non con clausole di stile: un tema che avevamo già approfondito parlando delle direttive del TAR Sicilia sui dinieghi agrivoltaici.

Cosa cambia in pratica per operatori e Comuni

Le tre pronunce, lette insieme, disegnano un principio comune che vale sia per chi propone un impianto sia per l’amministrazione che deve decidere: nessuna classificazione automatica — né di idoneità, né di non idoneità — esonera dal dovere di motivare in concreto. Chi progetta un impianto fotovoltaico su un’area idonea solo ai sensi della c-quater ha oggi un precedente solido a proprio favore, ma resta comunque esposto al rischio che l’amministrazione tenti di introdurre requisiti aggiuntivi non previsti dalla norma, da gestire già in fase di presentazione dell’istanza documentando con precisione i presupposti di legge. Sul fronte opposto, i Comuni che intendono esercitare poteri inibitori o di autotutela su una PAS devono farlo con un’istruttoria realmente approfondita: un’interpretazione restrittiva della norma, se non sorretta da un’analisi puntuale del caso concreto, rischia oggi l’annullamento in sede giurisdizionale.

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Domande frequenti

Un’area idonea solo ai sensi della lettera c-quater soddisfa il requisito di idoneità localizzativa per un impianto fotovoltaico a terra?

Sì. Secondo il Consiglio di Stato (sent. n. 1099/2026), la c-quater è un criterio autonomo e non richiede il rispetto cumulativo dei requisiti più specifici della lettera c-ter. Resta fermo che l’idoneità dell’area è solo uno dei presupposti del procedimento autorizzativo: restano necessari gli altri requisiti documentali e tecnici previsti dalla procedura scelta (PAS, autorizzazione unica, ecc.).

Un Comune può annullare in autotutela una PAS già perfezionata per silenzio-assenso?

Solo se l’annullamento si fonda su un vizio reale e accertato del titolo, non su un’interpretazione restrittiva e non condivisa della normativa sulle aree idonee.

La classificazione di un’area come “non idonea” impedisce sempre la realizzazione di un impianto FER?

No. La Corte Costituzionale (sent. n. 134/2025) ha chiarito che la non idoneità non equivale a un divieto assoluto, ma richiede solo un’istruttoria e una motivazione più approfondite.

L’interesse alla produzione di energia da fonti rinnovabili prevale sempre su altri interessi come il paesaggio?

No. Si tratta di una presunzione relativa (iuris tantum): l’amministrazione può superarla, ma solo dimostrando con prove concrete un pregiudizio significativo, non con motivazioni generiche.