Una recente sentenza del Consiglio di Stato fa il punto sulla differenza, ai fini della esclusione dalla gare, fra la dichiarazione mendace e la omessa dichiarazione da parte dell’impresa concorrente.
Come è noto la causa di esclusione di cui all’art. 80, comma 5, lett. c) del d.lgs. n. 50 del 2016 trova applicazione nel caso in cui, per effetto del silenzio serbato dall’offerente, la stazione appaltante viene messa nella condizione di non aver conoscenza di uno o più precedenti significativi in grado di orientarne il giudizio.
In questi termini, viene considerata condotta idonea ad integrare la dimostrazione, ad opera della stazione appaltante, che l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali l’aver fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o l’aggiudicazione ovvero l’omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione.
In breve, in presenza di tale omissione la stazione appaltante ben potrà escludere dalla gara – ove lo ritenga opportuno – l’operatore economico reticente, una volta venuta a conoscenza dell’omessa informativa, ben potendo questa integrare, a seconda delle circostanze – che spetta però solo all’amministrazione valutare – la prova del fatto che “l’operatore economico si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità”.
Tale circostanza tuttavia non si perfeziona, ad avviso dei giudici amministrativi, quando l’impresa partecipante omette di comunicare alcune vicende (a sé sfavorevoli) delle quali però la SA viene comunque a conoscenza anche perché informata delle imprese concorrenti prima dell’aggiudicazione della gara.
In questo caso infatti la valutazione sulla esclusione è comunque affidata alla discrezionalità della stazione appaltante che ben può ritenere l’omissione de qua non idonea ad elidere l’affidabilità/integrità del offerente.
Tale valutazione – connotata da eminenti profili di discrezionalità tecnica – non potrà essere invalidata dal giudice amministrativo, se non eventualmente nel caso di un’evidente erronea rappresentazione dei fatti sottoposti a giudizio o di abnormità dello stesso.
Del tutto diversa, invece, deve considerarsi la situazione di fatto nella quale la stazione appaltante risolve di procedere all’esclusione, in ragione del fatto di non essere stata precedentemente posta in condizione di conoscere delle circostanze di fatto dalla stessa ritenute significative sotto il profilo dell’affidabilità del concorrente alla gara.
L’omessa informazione non genera di per se l’esclusione dalla gara dovendosi comunque valutare in concreto la possibilità della SA di effettuare verifiche sul concorrente a prescindere dalle dichiarazioni di quest’ultimo.