Abusi edilizi: brevi note sull’accertamento di conformità

Quello previsto dagli artt. 36 e 37 del D.P.R. 380/2001 (T.U. dell’edilizia) rappresenta un istituto poco conosciuto, ma che può rivelarsi moto utili per il cittadino.

Proviamo a tratteggiarne le caratteristiche salienti.

Per pacifica giurisprudenza, l’accertamento di conformità è diretto a sanare le opere solo formalmente abusive, in quanto eseguite senza il previo rilascio del titolo ma conformi nella sostanza alla disciplina urbanistica applicabile per l’area su cui sorgono, vigente sia al momento della loro realizzazione che al momento della presentazione dell’istanza di conformità (c.d. doppia conformità).

Il provvedimento di accertamento di conformità assume, dunque, una connotazione propriamente oggettiva e vincolata, priva di apprezzamenti discrezionali, atteso che l’autorità procedente deve valutare l’assentibilità dell’opera eseguita sulla base della normativa urbanistica ed edilizia vigente in relazione ad entrambi i momenti considerati dall’art. 36 menzionato.

Pertanto, la validità e l’efficacia dell’ordine di demolizione non risultano pregiudicate dalla successiva presentazione di un’istanza di accertamento di conformità, posto che nell’impianto normativo non è rinvenibile una previsione dalla quale possa desumersi un tale effetto.

Da ciò consegue che, se da un lato la presentazione di siffatta istanza determina inevitabilmente un arresto dell’efficacia dell’ordine di demolizione, all’evidente scopo di evitare, in caso di accoglimento dell’istanza, la demolizione di un’opera che, pur realizzata in assenza o difformità dal permesso dì costruire, sarebbe conforme alle previsioni urbanistiche vigenti, dall’altro, occorre ritenere che l’efficacia dell’ordine sanzionatorio sia soltanto sospesa, ossia posto in uno stato di temporanea quiescenza.

A conclusione del procedimento di sanatoria, in caso di accoglimento dell’istanza, l’ordine di demolizione rimarrà privo di effetti, in ragione dell’accertata conformità dell’intervento alla disciplina urbanistica ed edilizia vigente sia al momento della realizzazione dello stesso sia al momento della presentazione della domanda, con conseguente venir meno dell’originario carattere abusivo dell’opera realizzata.

Nel caso contrario di rigetto dell’istanza, l’ordine di demolizione riacquista la sua efficacia, con la sola precisazione che il termine concesso per l’esecuzione spontanea della demolizione deve decorrere dal momento in cui il diniego di sanatoria perviene a conoscenza dell’interessato. Costui non può essere pregiudicato dall’avere esercitato una facoltà di legge, quella di chiedere la verifica postuma di conformità urbanistica, e, pertanto, ha diritto di fruire dell’intero termine a lui assegnato per adeguarsi all’ordine, evitando così le conseguenze negative connesse alla mancata esecuzione dello stesso.

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