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Esproprio e crediti edilizi: quando la perequazione non dà diritto a volumetrie aggiuntive

I principi chiave su esproprio e crediti edilizi

Una interessante sentenza del Consiglio di Stato (sent. 9436/2025)  nasce da una cessione volontaria in luogo di esproprio per realizzare una vasca di laminazione su terreni agricoli, con indennità determinata ai sensi dell’art. 40 del T.U. espropri e accettata senza riserve dalla proprietaria. Anni dopo, la stessa ha chiesto quasi 800.000 euro sostenendo di avere diritto a crediti edilizi perequativi ulteriori, in base alle NTA del piano e a una clausola contrattuale che “riservava” la capacità edificatoria. Il Consiglio di Stato ha respinto definitivamente l’appello, fissando alcuni principi generali rilevanti per tutti i casi di esproprio e perequazione urbanistica.

Crediti edilizi: niente automatismi né “secondo indennizzo”

Secondo la sentenza, i crediti edilizi – specie quando hanno natura compensativa – non sono una qualità intrinseca e automatica del terreno, ma il risultato di un percorso procedimentale ben definito. Servono:

  • una previsione di piano che disciplini perequazione e compensazione;
  • l’attivazione, da parte del Comune, di comparti, bandi o altri strumenti attuativi;
  • l’effettiva attribuzione e “atterraggio” dei diritti edificatori su aree dove possano essere spesi.

Se questi passaggi non si verificano, il credito edilizio resta allo stato potenziale e non si trasforma in un diritto soggettivo azionabile in giudizio. In più, la funzione dell’urbanistica compensativa è alternativa all’indennità monetaria: o si riconoscono volumetrie compensative al posto del prezzo, oppure si paga l’indennità; sommare denaro e crediti edilizi sullo stesso sacrificio significherebbe creare un doppio indennizzo, che il Consiglio di Stato considera incompatibile con la logica dell’istituto.

Perequazione sulla carta e limiti del giudice amministrativo

Nel caso esaminato, le norme tecniche del piano prevede­vano che le aree destinate a vasche di laminazione “mantenessero” capacità edificatoria e partecipassero alla perequazione urbanistico–ambientale, ma la procedura di comparto non è mai stata attivata dal Comune. La proprietaria non ha ottenuto, quindi, alcun atto concreto di attribuzione di crediti edilizi, limitandosi a richiamare:

  • l’articolo del piano;
  • la clausola contrattuale sulla “riserva” di capacità edificatoria.

Per il Consiglio di Stato ciò non basta: il giudice amministrativo non può sostituirsi al Comune nelle scelte pianificatorie, né “creare” diritti edificatori quando lo strumento urbanistico richiede atti ulteriori dell’ente che non sono mai stati adottati. La previsione di criteri di calcolo dei crediti edilizi non equivale a un riconoscimento automatico di credito a favore del singolo proprietario.

Clausole contrattuali sui crediti edilizi: cosa insegna la sentenza

L’atto di cessione volontaria conteneva una clausola con cui la parte privata dichiarava di riservarsi la capacità edificatoria a titolo di crediti edilizi previsti dal piano. La sentenza invita a leggere queste clausole in modo sistematico:

  • vanno interpretate insieme al complesso del contratto, che in questo caso richiamava chiaramente la procedura espropriativa e l’indennità agricola accettata;
  • devono essere coerenti con la logica compensativa: i crediti edilizi possono sostituire l’indennità, non aggiungersi ad essa;
  • non possono superare l’assenza di comparti o procedimenti effettivi che rendano quei crediti concretamente utilizzabili.

Per il Consiglio di Stato, una formula generica sulla “riserva” di diritti edificatori non è sufficiente a fondare, a distanza di anni, una pretesa economica autonoma rispetto all’indennità già liquidata e accettata.

Indicazioni pratiche per proprietari, tecnici e operatori

La decisione offre alcuni spunti operativi per chi si confronta con espropri e perequazione:

  • Prima di firmare una cessione volontaria: occorre verificare se la perequazione prevista dal piano sia effettiva o solo potenziale, cioè se il Comune abbia davvero attivato comparti, bandi o accordi attuativi che trasformino in pratica i crediti edilizi.
  • Nel valutare l’indennità: bisogna decidere se puntare su un’indennità economica “piena” o su una vera compensazione volumetrica alternativa, evitando di confidare in clausole generiche che rischiano di essere inattuabili.
  • Nella redazione delle clausole: i richiami alla “capacità edificatoria mantenuta” o alla “riserva di crediti edilizi” devono essere accompagnati da meccanismi chiari (alternative all’indennità, modalità di utilizzo, tempi e condizioni) per avere qualche possibilità di reggere in sede contenziosa.

Una gestione superficiale di questi profili espone al rischio di scoprire, dopo anni, che le aspettative su presunti crediti edilizi non trovano alcun riscontro giuridico effettivo.

Come può aiutarti lo Studio Legale Torchia

In questo contesto, il supporto di uno studio che conosce bene il diritto amministrativo, l’urbanistica e il sistema delle espropriazioni è decisivo per evitare errori difficilmente rimediabili a posteriori.

Lo Studio Legale Avvocato Alfonso Torchia, con sede a Roma e attività su tutto il territorio nazionale, assiste proprietari, imprese e professionisti in particolare:

  • nella valutazione preventiva del quadro urbanistico (piani, NTA, strumenti perequativi) e dei margini reali per ottenere crediti edilizi compensativi in luogo dell’indennità;
  • nella negoziazione di accordi di cessione volontaria, chiarendo se la strada migliore sia l’indennità pecuniaria o l’attribuzione di diritti edificatori su altre aree, e curando il testo delle clausole per evitare ambiguità;
  • nella tutela contenziosa davanti ai TAR e al Consiglio di Stato quando l’indennità risulta sottostimata, quando la natura urbanistica dell’area è stata valutata in modo errato o quando il Comune non rispetta gli impegni assunti;
  • nella valutazione di eventuali azioni risarcitorie se l’amministrazione, pur avendo previsto strumenti perequativi, li ha gestiti in modo da ledere ingiustamente il legittimo affidamento del proprietario.

Lo Studio opera da anni nel settore del diritto urbanistico ed edilizio, curando anche casi complessi di espropriazione per pubblica utilità e rapporti con la Pubblica Amministrazione, e mette a disposizione un’esperienza specifica utile a prevenire contenziosi o, quando necessario, a gestirli nel modo più efficace.

Per approfondire altri temi in materia di urbanistica, espropriazioni e rapporti con i Comuni, è possibile consultare la sezione News e Articoli del sito dello Studio.