La responsabilità sanzionatoria innanzi alla Corte dei Conti

In quasi tutte le leggi finanziarie che si sono succedute negli ultimi anni è riscontrabile una tendenza a procedere alla tipizzazione di alcune fattispecie di responsabilità erariale “senza danno” devolute anche esse alla cognizione del giudice contabile.

Questo speciale tipo di responsabilità sanzionatoria va tenuta distinta dalla classica responsabilità erariale di tipo risarcitoria che ruota intorno al concetto di danno erariale. Essa infatti discende dalla lesione di beni di particolare importanza che gravitano nell’orbita della contabilità pubblica.

Esempi di condotte capaci di generare tale tipo di responsabilità sono l’omessa pubblicazione dei provvedimenti di incarichi e consulenze esterne sui siti web degli enti interessati oppure il ricorso, da parte degli amministratori degli enti territoriali, all’indebitamento per finanziare spese diverse da quelle di investimento in violazione dell’art. 119 della Costituzione.

Ebbene il nuovo codice di giustizia contabile (d.lgs n.174/2016) ha previsto un rito speciale per l’applicazione delle sanzioni pecuniarie distinto da quello ordinario riservato alla responsabilità risarcitoria.

Tale rito si articola in due fasi:  la prima ai sensi dell’art. 133 CGC , caratterizzata dalla sommarietà, si espleta davanti al giudice monocratico.

 La seconda, che è destinata ad aprirsi solo in caso di opposizione al decreto che conclude la prima fase, si esplica innanzi al collegio (art. 135 CGC).

Non è prevista la fase dell’invito a dedurre come per il rito attinente alla responsabilità risarcitoria.

Ecco in estrema sintesi descritte le fasi del nuovo rito:

  1. Il procedimento è promosso dal PM contabile  mediante ricorso depositato entro 10 giorni dalla notifica alla parte privata;
  2. La parte privata può costituirsi entro 30 giorni dal ricevimento del ricorso;
  3. Il giudice monocratico decide entro 60 giorni con decreto motivato;
  4. Avverso tale decreto la parte privata può proporre ricorso in opposizione (aprendo così la seconda fase) entro 30 giorni dalla notificazione del decreto;
  5. Il Presidente della competente sezione territoriale fissa l’udienza di discussione  e il Collegio decide con sentenza sentite le parti presenti all’udienza;
  6. La sentenza è soggetta ad impugnazione.

Il nuovo rito risponde quindi alla esigenza di garantire la celerità delle decisioni attraverso l’eliminazione delle forme non essenziali di contraddittorio oltre che di deflazione mediante l’istituto della sanzione in misura ridotta.

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