Società pubbliche e responsabilità erariale

Come è noto l’art. 12 D.lgs. 175/2016 ha fatto proprie le conclusioni della giurisprudenza di legittimità in ordine alla responsabilità degli amministratori di società pubbliche stabilendo che:

  1. Come regola generale i componenti degli organi di amministrazione o di controllo delle società a partecipazione pubblica sono sottoposti alle azioni civili di responsabilità ordinaria previste nel codice civile;
  2. Per gli amministratori delle società in house resta ferma la giurisdizione della Corte dei Conti visto che per tali tipi di società la distinzione con il patrimonio dell’ente può porsi in termine di separazione ma non di distinta titolarità;
  3. Alla Corte dei Conti vengono inoltre attribuite le controversie in materia di danno erariale nei limiti della quota di partecipazione pubblica.

Pertanto l’azione del procuratore contabile appare proponibile: a) quando sia volta a far valere la responsabilità dell’amministratore o del componente di organi di controllo della società partecipata dall’ente pubblico che sia stato danneggiato dall’azione illegittima non di riflesso, quale conseguenza indiretta del pregiudizio arrecato al patrimonio sociale, bensì direttamente (es. in caso di danno all’immagine, o in caso di perdita di valore della quota di partecipazione dei soci pubblici); b) nei confronti di chi, quale rappresentante dell’ente partecipante o comunque titolare del potere di decidere per esso, abbia colpevolmente trascurato di esercitare i propri diritti di socio, così pregiudicando il valore della partecipazione.

Mentre l’azione sub a) risulta proponibile avverso tutti gli amministratori, l’azione sub b) può essere evidentemente esercitata solo nei confronti del soggetto che rappresenti l’ente pubblico.

Procediamo ora ad una elencazione- che non pretende di essere esaustiva- delle principali fattispecie di responsabilità erariale individuate dalla giurisprudenza contabile:

  • Omessa esercizio dell’azione di responsabilità nei confronti degli amministratori;
  • Mancata revoca degli amministratori in presenza di continue perdite di esercizio;
  • Nomina di amministratori privi di specifiche competenze qualora richieste da norme o statuti;
  • Costituzione o ricapitalizzazione di società partecipate in violazione o elusione di vincoli;

 È stata inoltre accertata la responsabilità a carico dell’amministratore delegato di una società interamente partecipata dal comune per violazione dell’art. 1, c. 725 della l. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall’art. 61, c. 12 del d. l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla l. 6 agosto 2008, n. 133, che prevede un limite massimo al compenso, definito dalla norma onnicomprensivo, degli amministratori di società a totale partecipazione dei comuni o province, parametrato in percentuale alla indennità spettante all’organo politico di vertice dell’ente locale.

Infine sono stati condannati gli amministratori comunali i quali, a seguito della costituzione di una società a partecipazione comunale, avevano provveduto a distribuire gli utili per l’intero al socio privato di minoranza.

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