Facile dire “un caffè al volo”….

Il passeggero che, durante il volo, incorra accidentalmente e non per sua colpa esclusiva o concorrente in un danno fortuito (nella fattispecie, ustioni causate da un caffè bollente) deve essere risarcito.

Questo il principio affermato dalla Corte Ue, con la sentenza 19 dicembre 2019, C-532/18. Per i giudici comunitari, secondo la Convenzione di Montreal “la nozione d’incidente ricomprende tutte le situazioni che si producono a bordo di un aeromobile nelle quali un oggetto impiegato per il servizio ai passeggeri abbia prodotto lesioni personali ad un passeggero, senza che occorra acclarare se tali situazioni risultino da un rischio inerente al trasporto aereo”.

L’attrice ha chiesto il risarcimento dei danni subiti perché, durante un volo, il caffè del padre, appoggiato sul tavolino pieghevole, le si era rovesciato addosso per cause rimaste ignote.

La compagnia aerea ha la configurabilità di un “incidente” rilevante per la Convenzione di Montreal; l’attrice non ha provato che il caffè si era rovesciato a causa di un difetto del tavolino ( non per le normali e prevedibili vibrazioni dell’aereo). Ma, per la Corte di Giustizia, un “incidente” è qualunque evento involontario dannoso imprevisto e la Convenzione di Montreal ha instaurato un regime di responsabilità oggettiva delle compagnie aeree, ammesse ad escludere o a limitare la propria responsabilità dimostrando che il danno sia stato causato dal fatto del passeggero o unicamente da terzi.

Nel caso di specie, dunque, non era più di tanto rilevante il fatto che il caffè si fosse rovesciato a causa del tavolino difettoso o a causa di uno scuotimento derivante dall’attraversamento di una perturbazione.

In conclusione, la semplice mancata dimostrazione del fatto che l’evento dannoso fosse addebitabile (in tutto o in parte) a fatto proprio dell’attrice o a fatto esclusivo di terzo ha determinato la riconducibilità dell’evento al perimetro della responsabilità oggettiva della compagnia aerea.

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