IMU: Sanzioni e buona fede del contribuente

n materia di sanzioni IMU, a quali condizioni il contribuente può essere ritenuto “in buona fede”? Risponde l’interessante parere della Corte dei Conti, sezione regionale di controllo per la Basilicata.

Un Comune della Basilicata ha sottoposto alla Corte dei conti il quesito in ordine alla “disponibilità” delle sanzioni tributarie derivanti dalla errata applicazione della normativa in materia di IMU. Il quesito fa riferimento al periodo antecedente alla pronuncia della Corte Costituzionale n. 17 del 2018.

In sostanza, il Comune chiede: siccome è stata necessaria una sentenza della Consulta per chiarire le norme in materia di IMU, il Comune deve per forza sanzionare i contribuenti che hanno errato nella loro applicazione?

La risposta della Corte dei conti

Come noto, la materia delle sanzioni tributarie è discipliplata, in via generale, dal d.lgs. 472/1997. Gli artt. 5, 6 e 7 di detto decreto legislativo pertengono alla colpevolezza, alla punibilità ed alla quantificazione della sanzione.

Secondo la Corte dei conti, tali materie sono “indisponibili“, dunque le amministrazioni pubbliche chiamate ad applicare la normativa in materia di sanzioni tributarie, se sussistono i presupposti della loro applicazione, non possono rinunciare a tali introiti.

Nel rispondere al Comune, la Corte dei conti rileva anche che la Cassazione in diverse occasioni ha affermato che sussiste incertezza normativa oggettiva, causa di esenzione dalla responsabilità tributaria, “…quando è ravvisabile una condizione di inevitabile incertezza su contenuto, oggetto e destinatari della norma tributaria, ovverosia l’insicurezza ed equivocità del risultato conseguito attraverso il procedimento d’interpretazione normativa”…”.

In definitiva, il comportamento dell’amministrazione finanziaria che ha indotto in errore un contribuente (che agiva secondo buona fede) e l’oscurità della formulazione normativa quanto al contenuto o all’oggetto o ai destinatari del tributo sono elementi di incertezza oggettiva, che impediscono l’applicazione delle sanzioni.

Al contrario, la semplice pendenza di una questione di legittimità costituzionale della norma tributaria, come testualmente disposto dall’art. 10, comma 3 (seconda parte), della l. n. 212 del 2000 “non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.”

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