Danno da contrattazione collettiva decentrata illegittima. Seconda Parte

legittimazione del promissario acquirente

Se i rappresentanti sindacali delle parti privati non rispondono innanzi la Corte di Conti, discorso diverso vale per i soggetti che agiscono per la parte pubblica.

Costoro infatti sono soggetti ad una specifica responsabilità amministrativa, per eventuali danni arrecati all’ente a seguito della sottoscrizione e dell’applicazione di contratti non conformi ai vincoli derivanti dalla legge o dalle previsioni della contrattazione collettiva nazionale, ma procediamo con ordine:

La responsabilità del sindaco e degli altri componenti della giunta

Una volta appurato che gli atti del sindaco e delle giunta erano inseriti in maniera determinanti nella catena causale che aveva portato all’elargizione dell’indennità illegittima, la Corte illustra il motivo perché non ritiene applicabile al caso di specie la cd esimente politica di cui all’art. 1 comma I ter L. 20/1994.

La ratio della disposizione, infatti, risiede nella tutela della buona fede degli organi di governo in sede di adozione di atti deliberativi che necessitano di una istruttoria tecnico-amministrativa particolarmente complessa e rappresenta la proiezione del principio di netta separazione e divieto di interferenza tra funzioni di indirizzo politico spettanti agli amministratori pubblici e attività gestorie di competenza dirigenziale.”

La Corte osserva tuttavia che tale scriminante non può essere applicata ai cosi, come quello di specie, in cui  “l’organo politico adotti atti di competenza propria, quali quelli attinenti alla programmazione del personale e alla individuazione delle risorse umane, materiali ed economico finanziarie da destinare alle diverse finalità e a loro ripartizione fra gli uffici”.

A ciò si aggiunga che “l’assunzione della carica di Sindaco e di quella di assessore comunale impone, anche per soggetti privi di adeguata cultura giuridica o tecnica e perfino in piccoli Comuni ove l’attività politica non è svolta professionalmente, la doverosa conoscenza del minimale quadro normativo di riferimento che regolamenta le materie oggetto di deliberazione”.

La responsabilità dei revisori

La sentenza in commento affronta poi la posizione del revisori componenti del collegio che aveva espresso parere favorevole sull’ipotesi di contratto decentrato.

Viene ritenuto non idoneo a neutralizzare la chiamata in responsabilità l’argomento difensivo secondo il quale compito istituzionale dei revisori sarebbe il solo controllare la compatibilità finanziaria del contratto decentrato con le risorse disponibili.

Invero, osserva la Corte, i revisori sono tenuti ad esprimere un parere chiaro e completo sul contratto integrativo che ne coinvolga gli aspetti finanziari, ma anche quelli giuridici.

Infatti “un parere negativo dell’organo di revisione su tutto o su parte del testo dell’ipotesi di contratto dovrebbe dissuadere l’amministrazione e indurla non concludere il procedimento di contrattazione. Pertanto l’inadeguata formulazione del parere e l’omissione dei rilievi rendono i componenti dell’organo di revisione partecipi della sequenza contrattuale e del danno che è scaturito”.

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