L’ANAS aveva negato il permesso di installare una insegna visibile da Via Anagnina (Roma), ma la II sezione del Consiglio di Stato ha accolto le tesi dell’IKEA, affermando la possibilità dell’installazione.
Da oggi chi percorre da Via Anagnina può ammirare serenamente l’insegna IKEA sapendo che non è violativa dell’art. 23 del Codice della Strada.
L’insegna in questione consiste nella scritta “Arredamenti” affianco al marchio Ikea e non è visibile dal Grande Raccordo Anulare ma solo dalla via Anagnina.
Per i curiosi, l’insegna “Ikea arredamenti”, posta a ridosso del magazzino, è lì che vi aspetta, ma non la troverete un granché interessante: questa fa un neutro ed asettico riferimento all’attività commerciale svolta da IKEA, senza alcun messaggio che possa invogliare la domanda del prodotto offerto.
Quella in questione è, per farla breve, una semplice insegna in metallo e plastica, neanche particolarmente bella a dire il vero.
Ma ha la particolarità di essere la seconda insegna “di esercizio” in relazione ad un edificio che ne ha già una (non visibile, però, dalla Via Anagnina).
L’altra insegna
Secondo il Consiglio di Stato, è dirimente, ai fini della controversia, stabilire se la doppia insegna rimane una insegna di esercizio o se, per il fatto di essercene già una, diventa un impianto pubblicitario.
Come noto, gli impianti pubblicitari sono assoggettati alla disciplina dettata dal d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, nonché dai regolamenti comunali attuativi.
Il presupposto dell’imposta, in base all’art. 5 del d.lgs. 507/1993 è “la diffusione dei messaggi pubblicitari, effettuata attraverso forme di comunicazione visive o acustiche, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni, in luoghi pubblici o aperti al pubblico“.
Questo, però, non senza ricordare che l’art. 17 del d.lgs. 507/1993 esenta dall’imposta la semplice insegna di esercizio.
A tal riguardo, il Consiglio di Stato osserva che l’insegna può anche contenere un qualche messaggio pubblicitario, senza alterare la funzione propria dell’insegnache ed assoggettarla all’imposta pubblicitaria.
Niente imposte, dunque, se la superficie complessiva della singola o delle insegne “cumulate” non supera il limite di cui al comma 1-bis dell’art. 17 del d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507, che esenta dall’imposta le insegne di attività commerciali e di produzione di beni o servizi la cui superficie complessiva sia pari a cinque metri quadrati.
Non importa se “la” o “le” insegne hanno anche carattere pubblicitario, basta che il limite dei 5 metri quadri sia rispettato
Una volta tanto, quindi, non è la somma a fare il totale, conta solo la dimensione totale delle insegne.
A tal punto, non è nemmenosuscettibile di applicazione il comma 7 dell’art. 23 del Codice della Strada proprio in considerazione della insussistenza della natura pubblicitaria dell’insegna, non ritraibile dalla mera presenza di più insegne presso il medesimo esercizio.
Entro detto limite dimensionale si rimane nell’ambito dell’art. 2568 del codice civile: l’insegna di esercizio ovverosia un semplice mezzo contenente un messaggio che contraddistingue il locale nel quale si esercita un’attività commerciale o un’attività diretta alla produzione di beni o servizi.