Dipendenti pubblici: inerzia e danno erariale

Un nuovo trend è decisamente in atto nelle novelle normative e giurisprudenziali che coinvolgono la materia della responsabilità dei dipendenti pubblici.

L’obiettivo è quello di superare il muro di gomma che spesso l’amministrazione para davanti ai cittadini a discapito della tutela delle situazioni giuridiche soggettive di questi ultimi.

Ci si è resi conto infatti della importanza di scoraggiare un fenomeno oramai divenuto endemico nella gestione della cosa pubblica: quello dell’inerzia (e quindi dei ritardi) della PA.

 Da segnalare un importante intervento del legislatore (Decreto legge 16 luglio 2020, n. 76, recante “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale” e s.m.) che segna una vera e propria rivoluzione copernicana riguardo la materia della responsabilità erariale poiché per i soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei Conti – fino al 31 dicembre 2021 “… l’azione di responsabilità viene limitata al solo profilo del dolo per le azioni e non anche per le omissioni, in modo che i pubblici dipendenti abbiano maggiori rischi di incorrere in responsabilità in caso di non fare (omissioni e inerzie) rispetto al fare, dove la responsabilità viene limitata al dolo” (cfr. relazione illustrativa del decreto). Nel dettaglio, recita l’art. 21, comma 2, del decreto de quo, rubricato “Responsabilità erariale”: “Limitatamente ai fatti commessi dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 31 dicembre 2021, la responsabilità dei soggetti sottoposti alla giurisdizione della Corte dei conti in materia di contabilità pubblica per l’azione di responsabilità di cui all’articolo 1 della legge 14 gennaio 1994, n. 20, è limitata ai casi in cui la produzione del danno conseguente alla condotta del soggetto agente è da lui dolosamente voluta. La limitazione di responsabilità prevista dal primo periodo non si applica per i danni cagionati da omissione o inerzia del soggetto agente”.

A ciò si aggiunga la costante opera della giurisprudenza della Corte dei Conti che continua a definire le conseguenze sub specie di danno erariale della inerzia dei pubblici funzionari.

Una recente sentenza (Corte dei Conti, Sez. I App., 2/10/2020 n.255) ha statuito che costituisce danno erariale patrimoniale quanto pagato per il compenso in favore del commissario ad acta nominato dal giudice amministrativo per effetto dell’inottemperanza delle decisioni giudiziali.

I giudici contabili precisano che  “… il pregiudizio derivato all’erario provinciale scaturisce dall’ingiustificata e reiterata inottemperanza all’ordine del giudice amministrativo da parte del dirigente del settore ambiente della Provincia che ha comportato la nomina del commissario ad acta il cui compenso, come ha espressamente affermato il giudice di prime cure, costituisce indubbiamente un’indebita spesa per l’ente … Se alle ordinanze fosse stata data regolare esecuzione, l’amministrazione non avrebbe sopportato l’esborso”.

Siamo quindi di fronte ad un tipico esempio di danno causato da illecito omissivo caratterizzato da colpa grave.

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