La fiscalizzazione dell’abuso edilizio secondo il Consiglio di Stato

Una recente pronuncia dell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato fornisce interessanti spunti di riflessione in ordine all’istituto previsto dall’art. 38 TU edilizia (d.lgs. 380/2001) “la cd fiscalizzazione dell’abuso edilizio”.

Ai sensi della norma citata “in caso di annullamento del permesso, qualora non sia possibile, in base a motivata valutazione, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino, il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale delle opere o loro parti abusivamente eseguite, valutato dall’agenzia del territorio, anche sulla base di accordi stipulati tra quest’ultima e l’amministrazione comunale. La valutazione dell’agenzia è notificata all’interessato dal dirigente o dal responsabile dell’ufficio e diviene definitiva decorsi i termini di impugnativa (comma 1). L’integrale corresponsione della sanzione pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti del permesso di costruire in sanatoria di cui all’articolo 36 (comma 2)”.

Evidente è l’intenzione legislativa di tutelare l’affidamento del titolare di un permesso di costruire annullato dopo la realizzazione della costruzione.

Meno chiari invece risultano essere i presupposti per l’applicazione della disposizione in parola.

La norma è infatti destinata ad operare nei soli casi in cui non sia possibile, in base a motivata valutazione della PA, la rimozione dei vizi delle procedure amministrative o la restituzione in pristino.

Ebbene i giudici amministrativi si soffermano sull’esegesi del primo dei presupposti de quibus affermando che esso non può essere interpretato in maniera estensiva pena il contrasto con il principio fondante in materia edilizia che prevede la demolizione dell’abuso.

Da ciò discende senz’altro che “i vizi cui fa riferimento l’art. 38 sono esclusivamente quelli che riguardano forma e procedura che, alla luce di una valutazione in concreto operata dall’amministrazione, risultino di impossibile rimozione”.

Ad ogni modo il costruttore /proprietario danneggiato dall’emissione del permesso di costruire poi annullato potrà comune richiedere, ricorrendone i presupposti, il ristoro dei danni conseguenti al legittimo affidamento riposto circa la legittimità dell’edificazione realizzata.

Come è noto infatti, l’illecito rilascio la parte dell’amministrazione di un provvedimento amministrativo illegittimo comporta il sorgere di un’obbligazione all’integrale risarcimento, per equivalente, del danno provocato in capo al privato che ha, senza sua colpa, confidato sulla legittimità del provvedimento poi annullato.

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