Sconto al concessionario: il parere della Corte dei Conti

Una recente deliberazione della Corte dei conti affronta l’interessante tematica della possibilità dell’ente di rinegoziare il contratto di locazione (concedendo uno sconto al privato) stipulato a seguito della concessione di un bene pubblico.

Il giudice contabile sottolinea come ai sensi dell’art. 1 comma 1 bis della legge n.241/1990  “la Pubblica Amministrazione nell’esercitare la sua riconosciuta capacità di diritto privato, deve rispettare il cd. “vincolo di funzionalizzazione” al perseguimento di pubblici interessi. La P.A., anche quando agisce iure privatorum, non è libera nella scelta dei fini da perseguire, ma è sempre vincolata al perseguimento del pubblico interesse”.

Ciò posto, la possibilità di sconto non viene totalmente esclusa ma ancorata alla presenza di determinati presupposti ossia:

  1. la significativa diminuzione del valore di mercato del bene locato;
  2. l’impossibilità, in caso di cessazione del rapporto con il contraente privato, di utilizzare in modo proficuo per la collettività il bene restituito, tramite gestione diretta ovvero locazione che consenta la percezione di un corrispettivo analogo a quello concordato con l’attuale gestore o, comunque, superiore a quello derivante dalla riduzione prospettata;
  3. la possibilità di salvaguardia degli equilibri di bilancio dell’ente.

Significativa è in ultima la considerazione finale secondo la quale  la presenza di una fase avversa del ciclo economico, in una logica di mercato, è insita nel rischio di impresa.

L’ordinamento appronta strumenti che possono essere di ausilio ai contraenti in determinati frangenti: il riferimento è all’istituto della risoluzione del contratto per eccessiva onerosità che tuttavia, si sottolinea, può essere richiesta solo se la sopravvenuta onerosità supera la normale alea del contratto (art. 1467, secondo comma), pena il contrasto con “i principi di trasparenza, pubblicità e concorrenza, nonché di efficienza nella gestione del patrimonio pubblico, (che) paiono quindi ostare alla concessione di un beneficio di carattere eccezionale (nel senso di esclusivo) al titolare della disponibilità di un bene pubblico, ove priva di contromisure. A fronte della riduzione del corrispettivo per il godimento concesso a quest’ultimo, infatti, l’ente interessato dovrebbe reperire aliunde le risorse per finanziare le proprie attività istituzionali, realizzando una specifica variazione del bilancio”.

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