Aggiudicazione delle concessioni demaniali di piccole dimensioni

Le concessioni di aree demaniali non particolarmente estese e poco appetibili sul mercato soggiacciono al regime di pubblicità sancito dall’art. 18 del Regolamento di attuazione del Codice della Navigazione. Il rafforzamento delle forme di pubblicità è in genere richiesto ed utilizzato per le concessioni demaniali di infrastrutture portuali maggiori, laddove è più forte l’esigenza di pubblicità e trasparenza, in modo da conformare la procedura per la concessione ex art. 18 L. 84/94 proprio per assicurare il rispetto dei principi del procedimento amministrativo e di quelli di trasparenza, pubblicità e libero accesso ai servizi di derivazione europea.

Il TAR Campania, sez. VII – Napoli, con la sentenza 10 maggio 2021, n. 3082, ha reso importanti chiarimenti in materia di aggiudicazione delle concessioni demaniali marittime, finalizzate all’esercizio di specchi d’acqua a fini di attività sportiva, quanto al procedimento da seguire per la scelta del concessionario.

La vicenda di fatto vedeva contrapposta la ditta ricorrente (concessionaria di area demaniale confinante con quella oggetto di ricorso), la quale aveva impugnato gli atti di indizione della procedura selettiva del concessionario viciniore, nonché la concessione demaniale stessa.

Oggetto di contestazione era (tra l’altro) la metodologia della procedura.

In particolare, la ricorrente si doleva del fatto che il Comune aveva avviato la procedura di scelta del concessionario ad istanza di parte della ditta controinteressata. Ricevuto tale istanza, l’amministrazione comunale aveva pubblicato un avviso per un periodo di 20 giorni consecutivi sull’albo pretorio del Comune, ai sensi dell’art. 18 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione, invitando, al contempo, tutti coloro che avessero interesse a presentare per iscritto all’Ufficio Demanio Marittimo, entro il termine perentorio indicato, le osservazioni ritenute opportune a tutela dei propri diritti.

Secondo la ricorrente, il Comune avrebbe dovuto esperire la procedura una vera e propria procedura di evidenza pubblica, nel rispetto dei principi sanciti anche in ambito comunitario, ritenendo insufficiente la sola pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio del Comune, previsto dall’art. 18 R.C.N. approvato con D.P.R. 329/1959. In particolare, secondo la ricorrente il comune avrebbe dovuto pubblicare l’avviso di indizione della procedura anche sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea e su più quotidiani a tiratura nazionale, ciò al fine di assicurare la trasparenza e la par condicio dei soggetti operanti nel mercato.

La pubblicità delle procedure di scelta del concessionario. Non è dello stesso avviso il TAR Campania, che ha, al contrario, ritenuto sufficiente la modalità di pubblicazione dell’avviso posta in essere dal Comune (soprattutto perché integrata anche dalla pubblicazione dell’avviso sull’albo pretorio on line dell’a.c., sul sito del Comune e sul sito dell’Ufficio Demanio Marittimo competente).

In generale, secondo il Regolamento per l’esecuzione del Codice della Navigazione (D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328), chiunque intenda occupare per qualsiasi uso zone del demanio marittimo o del mare territoriale o pertinenze demaniali marittime deve presentare apposita domanda (art. 5). Sempre il medesimo Regolamento stabilisce poi che “quando si tratti di concessioni di particolare importanza per l’entità o per lo scopo, il capo del compartimento ordina la pubblicazione della domanda mediante affissione nell’albo del comune ove è situato il bene richiesto e la inserzione della domanda per estratto nel Foglio degli annunzi legali della provincia” (art. 18 D.P.R. 15 febbraio 1952, n. 328).

La pubblicità richiesta dal Regolamento 328/1952, secondo il TAR Napoli, si applica in via generale a tutte le concessioni di beni del demanio marittimo ed assume la duplice funzione di “avviso ad opponendum” e di “invitatio ad offerendum”. Solo in caso di pluralità di domande di concessione l’autorità concedente può scegliere direttamente, previa comparazione delle richieste, il candidato che offra maggiori garanzie di proficua utilizzazione e, solo se non ricorrano ragioni di preferenza, di procedere a pubblica gara o a licitazione privata.

Il Comune è tenuto, dunque, ad avviare una procedura di selezione pubblica, ispirata ai principi di par condicio, di imparzialità e di trasparenza. Quella così delineate è una procedura di carattere comparativo, rispondente alla finalità di gestire in modo concorrenziale la risorsa naturale “scarsa” (secondo la dizione utilizzata dall’art. 12 della direttiva 2006/123/CE “direttiva Bolkestein”.

Il confronto concorrenziale deve essere effettivo e svolgersi secondo forme idonee di pubblicità e di comunicazione rivolte ai soggetti potenzialmente interessati a partecipare alla procedura. come ricorda il Tribunale, in ogni caso, gli strumenti di pubblicità delle istanze ex art. 18 L. 84/94 devono assicurare forme idonee di pubblicità.

Quando si tratta di piccole aree demaniali da gestire in concessione (nel caso di specie, si trattava di un’area libera, localizzata in una zona non avente peculiari caratteristiche di appetibilità economica, di estensione non consistente pari a complessivi mq. 3.548,98, comunque da adibire a scuola di vela mediante l’installazione di elementi precari e stagionali, per una durata quadriennale), le forme dell’art. 18 sopra menzionato possono ritenersi sufficienti, soprattutto se “affiancate” da altre forme di pubblicità.

Commento. Il criterio indicato dal TAR Napoli è valido, dal punto di vista generale, ma potrebbe rivelarsi piuttosto “empirico” dal punto di vista della “appetibilità” dell’area demaniale oggetto di concessione. Nel caso di specie, certamente l’area demaniale oggetto di competizione non presenta caratteri di interesse rilevante e tantomeno di interesse “europeo”; dunque, appare sproporzionata la domanda di annullamento degli atti di scelta del contraente per mancata loro pubblicazione sulla GURI e addirittura sulla GUCE. Tuttavia, può rivelarsi discutibile la ripetibilità immediata del principio qui sintetizzato anche in altri casi, siccome l’interesse economico potrebbe in ogni caso sorgere in modo più importante anche in relazione ad aree demaniali di ridotta estensione.

Avv. Filippo Maria Salvo

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