Revoca Patente: Stop all’automatismo se la giurisdizione è del TAR

L’art. 120 del Codice della Strada disciplina i requisiti morali per ottenere il rilascio della patente di guida.

La recente sentenza della Corte Cost. n. 22/2018 ha dichiarato l’incostituzionalità del predetto art. 120 nella parte in cui, con riguardo all’ipotesi di condanna – susseguente al rilascio della patente di guida – per reati di cui agli artt. 73 e 74 del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), dispone che il Prefetto «provvede» – invece che «può provvedere» – alla revoca della patente.

In estrema sintesi la Corte ha ritenuto illegittima la disposizione denunciata in quanto questa ricollega in via automatica il medesimo effetto, la revoca del titolo, ad una varietà di fattispecie, non sussumibili in termini di omogeneità, atteso che la condanna, cui la norma fa riferimento, può riguardare reati di diversa, se non addirittura di lieve, entità.

Reati che, per di più, possono essere assai risalenti nel tempo, rispetto alla data di definizione del giudizio. Il che dovrebbe escluderne l’attitudine a fondare, nei confronti del condannato, dopo un tale intervallo temporale, un giudizio, di assenza dei requisiti soggettivi per il mantenimento del titolo di abilitazione alla guida, riferito, in via automatica, all’attualità.

In altre parole se la condanna per i reati previsti nell’art. 120 II comma sopravviene al rilascio della patente, il Prefetto non deve più automaticamente revocare il la patente, ma è tenuto a verificare concretamente se la situazione di fatto del soggetto macchiatosi del reato sia ostativa alla conservazione del titolo.

Non più revoca automatica quindi  ma discrezionalità.

Si può ben affermare quindi che ci troviamo di fronte ad un’indagine intorno alla legittimità dell’esercizio di una potestà amministrativa di natura discrezionale, a fronte della quale certamente insistono posizioni di interesse legittimo sicché, dunque, essa rientra nella giurisdizione amministrativa.

Cio’ sta a significare che i provvedimenti di revoca della patente conseguente a condanne per reati in materia di stupefacenti adottati dal Prefetto  dovranno essere impugnati innanzi al TAR e non più di fronte al Giudice ordinario.

Il giudice amministrativo dovrà quindi vagliare la legittimità e la logicità che sorregge la motivazione sottesa al provvedimento di revoca della patente.

Nel caso di esito vittorioso del ricorso l’amministrazione sarà condannata dal giudice amministrativo ad emanare un provvedimento motivato in ordine alle ragioni che concretamente sorreggono la revoca delle patente.

Il ricorrente ad ogni modo, nelle more dell’esercizio del potere, potrà giovarsi delle misure previste dall’art. 35 comma I lett. c) del codice del processo amministrativo per riottenere il titolo di guida.

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