Abusi edilizi: può ordinarsi la demolizione in pendenza di condono?

Spesso le domande di condono non trovano immediato riscontro da parte dei Comuni ed i privati si trovano a fronteggiare lunghi periodi di incertezza rispetto alla sanabilità di quanto costruito.

Ci si chiede se la pubblica amministrazione possa ordinare la demolizione di opere senza aver prima riscontrato la relativa domanda di condono.

Vediamo cosa dice la giurisprudenza al riguardo.

I giudici dei Tar confermano il trend orientato a dare risposta negativa a tale interrogativo.

Si ritiene infatti che la presentazione della istanza di condono comporti l’obbligo per l’Amministrazione di pronunciarsi espressamente sulla stessa prima di dare ulteriore corso al procedimento repressivo, tant’è che, a norma degli artt. 38 e 44, l. n. 47 del 1985, si verifica la sospensione dei procedimenti amministrativi sanzionatori, con la conseguenza che “i provvedimenti repressivi adottati in pendenza di istanza di condono sono illegittimi perché in contrasto con l’art. 38, l. n. 47 del 1985, il cui disposto impone all’Amministrazione di astenersi, sino alla definizione del procedimento attivato per il rilascio della concessione in sanatoria, da ogni iniziativa repressiva che vanificherebbe a priori il rilascio del titolo abilitativo in sanatoria”(ex multis, T.A.R. Campania – Napoli, Sez. VI, 2-5-2012, n. 2005).

La presentazione di una domanda di condono edilizio, proprio in base al disposto dell’art. 38, l. n. 47 del 1985, determina la conseguenza che l’Amministrazione non può emettere un provvedimento sanzionatorio “senza aver prima definito il procedimento che deriva dall’istanza di sanatoria, ostandovi i principi di lealtà, coerenza, efficienza ed economicità dell’azione amministrativa, i quali impongono la previa definizione del procedimento di condono prima di assumere iniziative potenzialmente pregiudizievoli per lo stesso esito della sanatoria edilizia” (T.A.R. Lazio – Roma sez. I, 4.4.2012 n. 3101).

Il principio esposto trova applicazione anche quando gli immobili per i quali è chiesto il condono ricadano in zona vincolata, essendo comunque l’Amministrazione tenuta, a fronte della domanda, ad esprimersi anche in senso negativo circa la sussistenza dei presupposti per la sanabilità dell’intervento” (T.A.R. Campania – Napoli, Sez. III, 1.2.2011, n. 633).

 

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